Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2001/42/CE, della direttiva 2003/4/CE e della direttiva 2003/78/CE. Legge comunitaria 2004)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La censura relativa al Capo III, sulla attuazione della direttiva 2003/78/CE, che stabilisce i metodi di campionamento e analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari, è dichiarata inammissibile poiché nella deliberazione del Consiglio dei ministri non vi è nessun riferimento al Capo III.
Il Capo I della legge censurata attua nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia la direttiva 2001/42/CE con riferimento alle materie di competenza regionale e nel rispetto dei principi generali desumibili dalla medesima, nonché dei principi e criteri direttivi generali contenuti nella normativa statale (art. 2);
Il Governo rileva che la normativa non rientra nella competenza regionale di cui agli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e viola l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto le norme in essa contenute riguardano una materia, la tutela dell'ambiente, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato; ravvisa anche violazione dell'art. 117, quinto comma, Cost., in quanto, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello Stato, non spetterebbe alla Regione provvedere all'attuazione della direttiva comunitaria.
Osserva la Corte che la direttiva 2001/42/CE ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente (art. 1). Nel punto 4 del "considerando" della direttiva e in diverse altre parti del testo, il legislatore comunitario pone l'accento sulla necessità di integrare le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente, principio espressamente riconosciuto nell'art. 6 del Trattato 25 marzo 1957, istitutivo della Comunità europea.
L'art. 3 della direttiva specifica i piani e programmi per i quali deve essere effettuata la valutazione ambientale strategica; l'art. 4 precisa che la valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa.
La valutazione ambientale strategica, disciplinata dalla direttiva 2001/42/CE, attiene alla materia tutela dell'ambiente, ma tale constatazione non implica che ogni competenza regionale sia esclusa. La giurisprudenza costituzionale ha infatti più volte sottolineato la peculiarità della materia in esame, ponendo in rilievo la sua intrinseca "trasversalità", con la conseguenza che, in ordine alla stessa, si manifestano competenze diverse, che possono essere anche regionali, spettando allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale (407/2002), e che la competenza esclusiva dello Stato non è incompatibile con interventi specifici del legislatore regionale (259/2004).
Dall'esame del Capo I della legge impugnata non vengono in rilievo norme destinate ad incidere in campi di disciplina riservati allo Stato, esso infatti circoscrive l'attuazione data alla direttiva 2001/42/CE alle sole materie di propria competenza.
Il Capo II (artt. 13-15) della legge regionale impugnata attua la direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. Specifica l'oggetto della informazione ambientale, i soggetti dell'accesso all'informazione ambientale e l'oggetto della informazione ambientale.
Il Governo ravvisa violazione: degli artt. 4, 5 e 6 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, e dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la normativa impugnata riguarderebbe una materia, la tutela dell'ambiente, che appartiene alla competenza esclusiva dello Stato; dell'art. 117, secondo comma, lettera r), Cost., in quanto, trattandosi dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale, la normativa impugnata riguarderebbe una materia "contigua" al «coordinamento informativo statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale», di competenza esclusiva dello Stato; dell'art. 117, quinto comma, Cost., in quanto, trattandosi di materia di competenza esclusiva dello Stato, non spetterebbe alla Regione provvedere all'attuazione della direttiva comunitaria.
La Corte osserva che oggetto delle norme impugnate non è la tutela dell'ambiente, ma la tutela del diritto dei cittadini ad accedere alle informazioni ambientali, aspetto specifico della più generale tematica del diritto di accesso del pubblico ai dati ed ai documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni.
L'art. 22, comma 2, della l. 241/1990 sul procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, dopo aver stabilito che l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., precisa che resta ferma la potestà delle Regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. L'art. 29, comma 2, della medesima legge aggiunge che le Regioni e gli enti locali regolano le materie disciplinate dalla legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla legge medesima.
Il Capo II della legge regionale impugnata si attiene ai limiti tracciati dalla legislazione statale, prevedendo specifiche norme sull'informazione ambientale, che non sono rivolte, pertanto, alla tutela dell'ambiente, ma ad una migliore conoscenza, da parte dei cittadini, dei problemi ambientali concreti.
Dichiarazione:
Dichiara le censure parte infondate e parte inammissibili.