Sentenza n.397 - deposito 1 2006

Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 3, della legge Regione Sardegna 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le Comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni)

Motivi del ricorso

La Regione Sardegna ha competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni; la competenza legislativa attribuita alle Regioni in relazione alle comunità montane deve essere ricondotta all'art. 117, quarto comma, Cost..
Nell'esercizio di tale potestà legislativa, le Regioni devono rispettare la Costituzione, i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario, nonché le prerogative costituzionali degli enti locali. Le Regioni possono quindi esercitare il potere sostitutivo nei confronti delle comunità montane, ma l'esercizio di tale potere, per essere legittimo, deve rispettare i principi enunciati dalla Corte medesima, tra i quali ricorre quello che la legge deve disporre idonee garanzie procedimentali per l'esercizio del potere sostitutivo, in conformità al principio di leale collaborazione (43/2004). La disposizione impugnata non prevede alcun meccanismo di collaborazione con l'ente inadempiente, in contrasto con quanto previsto dall'art. 120 Cost. (244/2005).

Decisione della Corte

Secondo la giurisprudenza costituzionale l'art. 120 Cost. non può essere inteso nel senso che concentri in capo allo Stato le possibilità di esercizio di poteri sostitutivi; la legge regionale, intervenendo in materie di propria competenza e disciplinando l'esercizio di funzioni amministrative degli enti territoriali minori, può prevedere anche l'esercizio di poteri sostitutivi in capo ad organi regionali per il compimento di atti o di attività obbligatorie, nel caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'ente competente, al fine di salvaguardare interessi unitari che sarebbero compromessi dall'inerzia o dall'inadempimento, e ha indicato i criteri che devono essere seguiti perché si possa ritenere legittimo l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali. Tra questi sussiste anche il principio di leale collaborazione.
I principi enucleati dalla giurisprudenza costituzionale devono essere recepiti anche nella legge regionale che prevede l'esercizio di poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali, pena la illegittimità costituzionale della legge stessa.
La medesima procedura di garanzia caratterizzata dagli stessi limiti non deve necessariamente essere prevista dalla normativa regionale nell'ipotesi in cui si consenta l'esercizio di poteri sostitutivi regionali nei confronti di enti sub-regionali sforniti di autonomia costituzionale, come appunto le comunità montane dopo la riforma del Titolo V. Gli artt. 114 e 117, secondo comma, lett. p), della Costituzione non trovano infatti applicazione nei confronti delle comunità montane che in quelle disposizioni non sono espressamente indicate.
Non venendo in rilievo enti ad autonomia costituzionalmente garantita, non possono essere richiamati i criteri e i limiti che la giurisprudenza costituzionale ha elaborato in relazione al modello di potere sostitutivo esercitato nei confronti di altri enti che invece, per espressa statuizione costituzionale, godono di siffatte garanzie.

Dichiarazione:

Dichiara la questione infondata.