Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 ottobre 2005, n. 13 (Scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari. Modifica alla legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 "Norme per le unioni dei comuni e delle comunità montane")
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione impugnata stabilisce che, nei casi disciplinati dall'art. 142 del d.lgs. 267/2000 (rimozione e sospensione di amministratori locali per atti contrari alla Costituzione, gravi violazioni di legge e gravi motivi di ordine pubblico), la rimozione del sindaco, del presidente della provincia, dei presidenti dei consorzi o comunità montane, dei componenti dei consigli e delle giunte e del presidente del consiglio circoscrizionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'assessore agli enti locali (comma 1); l'eventuale sospensione per motivi di grave ed urgente necessità è disposta dall'assessore degli enti locali con proprio decreto ed immediatamente comunicata alla Giunta regionale (comma 2).
Motivi del ricorso
La disposizione viola la competenza esclusiva statale in materia di tutela della Costituzione; la materia dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica esula dalla competenza legislativa della Regione.
Decisione della Corte
Anche se il comma 6 dell'art. 2 della medesima l.r. 13/2005 fa salva la competenza statale quanto ai provvedimenti per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per motivi di ordine pubblico o conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso, il rinvio generico contenuto nell'art. 3 ai casi disciplinati dall'art. 142 del d.lgs. 267/2000 non può che essere inteso come affermazione della competenza regionale in tutti i casi previsti dalla disposizione statale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità dell'art. 3 della l.r. Sardegna 13/2005 nella parte in cui non esclude i gravi motivi di ordine pubblico dai casi nei quali gli organi regionali possono disporre la rimozione o la sospensione degli amministratori locali.