Sentenza n.375 - deposito 14 2006

Imprese - contributi regionali - procedura valutativa a sportello


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59), e dell'art. 2, comma 76, della legge della Regione Lombardia 5 gennaio 2000, n. 1, attuativa del d.lgs. 112/1998 sul conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali promosso dal TAR Lombardia


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 2, comma 76, della l.r. Lombardia 1/2000 stabilisce che i contributi di sostegno alle imprese sono erogati con la procedura valutativa a sportello di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. 123/1998.


Motivi del ricorso


L'ordinanza è stata pronunciata nel giudizio promosso da una società di progettazione e costruzione di macchinari nei confronti della Regione Lombardia ed altri, ai fini dell'annullamento del provvedimento di esclusione dal contributo regionale per la realizzazione di progetti concernenti la diffusione ed il consolidamento dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese, previsto dall'art. 6, comma 1, lettera d-quater, della l.r. Lombardia 35/1996 sugli interventi per lo sviluppo regionale delle imprese minori. Il TAR dubita della ragionevolezza del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 123/1998 e dell'art. 2, comma 76, della l.r. Lombardia 1/2000 nella parte in cui, dopo aver previsto che nella procedura valutativa a sportello l'istruttoria delle agevolazioni avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, stabilisce che, «ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'intervento è disposta secondo il predetto ordine cronologico». Il criterio di prevalenza individuato dal legislatore per il caso di esaurimento delle risorse disponibili non garantirebbe una scelta basata su una «casualità pura», in quanto, consentendo l'accesso di un'impresa al contributo regionale per il solo fatto che ha presentato l'istanza alcuni minuti prima delle concorrenti, farebbe irragionevolmente dipendere la selezione da circostanze imponderabili, quali la velocità dell'operatore addetto al protocollo, la scelta, da parte dei singoli interessati, della sede di registrazione delle domande più o meno affollata, la fila di aspiranti presenti allo sportello.


Decisione della Corte


Le circostanze evidenziate dal TAR come rivelatrici dell'irrazionalità della disciplina del procedimento valutativo a sportello non derivano dalla formulazione delle norme denunciate, ma costituiscono evenienze strettamente connesse alle modalità di fatto della loro attuazione. Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, inconvenienti fattuali ed abusi applicativi delle norme impugnate non sono suscettibili di dar luogo a questione di costituzionalità ed attengono, piuttosto, a materia propria dell'osservazione dei giudici di merito (406 e 276 del 2005).


Dichiarazione:


Dichiara la questione manifestamente infondata.