Giudizio principale di legittimità costituzionale del Titolo II e in particolare degli articoli 12 e 14 della legge della Regione Puglia 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005)
Contenuto delle disposizioni impugnate
In relazione all'art. 14, il Governo ha presentato atto di rinunzia parziale al ricorso e quindi per questa parte la Corte dichiara l'estinzione del giudizio; le censure relative al Titolo II sono dichiarate inammissibili per genericità.
Viene esaminata solo la censura relativa all'art. 12 della l.r. 12/2005, che autorizza il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria “Policlinico” di Bari ad incrementare la dotazione organica fino ad un massimo del 12 per cento. Analoga previsione è contenuta nel comma 5 riguardo al direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria di Foggia, autorizzato ad incrementare la dotazione organica del 4 per cento.
Motivi del ricorso
Le disposizioni censurate violano il principio fondamentale espresso dall'art. 5 del d.lgs. 517/1999, recante la disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed Università, in quanto non prevedono l'intesa con il rettore dell'Università ai fini della decisione circa l'aumento dell'organico delle Aziende ospedaliere universitarie.
Decisione della Corte
Dalla censura emerge un'erronea interpretazione della disposizione evocata a parametro interposto, poiché l'art. 5 del d.lgs. 517/1999, al comma 1, dispone che i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende e le strutture di cui all'articolo 2 sono individuati con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università e che con lo stesso atto è stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai dipartimenti, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta e l'attività del dipartimento. Dal tenore letterale della disposizione si desume che la necessità del raggiungimento di un'intesa tra direttore generale e rettore – da adottare secondo i criteri definiti dai protocolli d'intesa tra Regione ed Università – si riferisce alla specifica individuazione dei professori e ricercatori universitari che dovranno essere destinati a svolgere attività assistenziale all'interno dell'azienda ospedaliera e non già alla definizione della dotazione organica dell'azienda stessa (che semmai può essere vincolata dai protocolli di intesa fra Regione ed Università previsti dall'art. 1 del d.lgs. 517/1999 ai commi 1 e 2). L'intesa è richiesta solo riguardo all'atto che concretamente individua il personale universitario che dovrà essere assegnato alla struttura sanitaria e per il quale si rende necessaria la partecipazione dell'Università.
Dichiarazione:
Dichiara estinto il giudizio concernente l'art. 14; inammissibili o infondate le altre questioni.