Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, della legge della Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9 (Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Le disposizioni censurate sospendono fino alla approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, non oltre il 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici.
Motivi del ricorso
Le disposizioni contrastano con: l'art. 117, commi primo e secondo, lettera a), della Costituzione in quanto impediscono il raggiungimento dell'obiettivo dell'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili perseguito dallo Stato in attuazione di specifici impegni internazionali e comunitari; l'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost., in quanto la produzione di energia da fonti rinnovabili è finalizzata alla salvaguardia e alla tutela dell'ambiente; la lettera e) della medesima disposizione perché viene limitato il libero accesso al mercato dell'energia creando uno squilibrio nella concorrenza fra i diversi modi di produzione della stessa; il terzo comma dell'art. 117 Cost, per violazione del principio fondamentale fissato dall'art. 12 del d.lgs. 387/2003, attuativo della direttiva comunitaria che fissa in centottanta giorni il termine entro il quale deve essere rilasciata l'autorizzazione regionale per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Decisione della Corte
Dichiara l'inammissibilità delle censure relative all'art. 1, comma 3, per genericità del ricorso. La legge regionale impugnata, nel disciplinare le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica, incide sulla materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» rientrante nella competenza legislativa concorrente delle Regioni, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione. I principi fondamentali in materia si ricavano dalla legislazione statale e, attualmente, dal d.lgs. 387/2003, attuativo della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. In particolare, l'art. 12 del d.lgs. 387/2003 prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, tutti gli interventi connessi, nonché le opere relative alla costruzione e all'esercizio degli impianti sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione o da altro soggetto istituzionale da essa delegato (comma 3). Stabilisce inoltre che l'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla l. 241/1990, e infine che il termine massimo per la conclusione del procedimento non può essere superiore a centottanta giorni (comma 4). L'indicazione del termine contenuto nell'art. 12, comma 4, del d.lgs. 387/2003 costituisce principio fondamentale in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, in quanto la disposizione è ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo (383 e 336 del 2005). La disposizione impugnata, nella parte in cui sospende, fino all'approvazione del piano energetico ambientale regionale e, comunque, fino al 30 giugno 2006, le procedure autorizzative presentate dopo il 31 maggio 2005 per la realizzazione degli impianti eolici, si pone in contrasto con il suddetto principio.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della l.r. Puglia 9/2005; inammissibile l'altra questione.