Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 20 giugno 2005, n. 3 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione sostituisce la rubrica e l'art. 23, comma 1, della l.p. 10/1992 sul riordino della struttura dirigenziale. Prevede che il personale dirigenziale nominato a tempo determinato, qualora abbia prestato servizio per almeno sei anni, svolgendolo con particolare successo, possa essere iscritto, con delibera della Giunta provinciale, nell'albo degli aspiranti dirigenti, e che tale iscrizione comporta la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con inquadramento nella qualifica funzionale corrispondente al titolo di studio richiesto per l'incarico dirigenziale ricoperto.
Motivi del ricorso
Lesione del principio costituzionale del concorso pubblico quale metodo ordinario di selezione tecnica e neutrale dei più capaci, finalizzato alla provvista di personale chiamato ad esercitare le proprie funzioni in condizioni di imparzialità e al servizio della Nazione; assenza di particolari situazioni, giustificate dalla ragionevole necessità di assicurare il buon andamento dell'amministrazione, che rendono eccezionalmente possibile la deroga a tale principio.
Decisione della Corte
La norma impugnata prevede una deroga al principio del pubblico concorso. La circostanza che sia stata introdotta da una legge della Provincia autonoma di Bolzano, avente competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici e del personale ad essi addetto, non incide sui termini della questione poiché la potestà legislativa deve essere esercitata in armonia con la Costituzione.
Il concorso pubblico costituisce meccanismo imparziale di selezione tecnica e neutrale dei più capaci sulla base del criterio del merito, posto a presidio delle esigenze di imparzialità e di efficienza dell'azione amministrativa; costituisce anche la forma generale e ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni.
Le eccezioni a tale regola consentite dall'art. 97 Cost. devono essere disposte con legge, essere delimitate in modo rigoroso e rispondere a peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico (81/2006), altrimenti la deroga si risolverebbe in un privilegio a favore di categorie più o meno ampie di persone (205/2006).
Nella disposizione censurata non vi è traccia delle ragioni giustificatrici che legittimerebbero la deroga. Non sono delimitati i presupposti per l'esercizio del potere di assunzione. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione, in rapporto a carenze di organico, alla conoscenza delle lingue o ad altre specificità della Provincia.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 3, della l.p. Bolzano 3/2005.