Sentenza n.237 - deposito 19 2004

Enti locali - integrazione della denominazione - referendum


Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge Regione Campania 7 luglio 2003, n. 14 (Cambio di denominazione del “Comune di Ascea” in “Comune di Ascea-Velia”).


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge regionale consta di un unico articolo che muta la denominazione del Comune di Ascea nel Comune di Ascea-Velia.


Motivi del ricorso


La legge non è stata preceduta da alcun referendum consultivo presso la popolazione interessata, come invece richiesto dall'art. 133, secondo comma, della Costituzione, e dall'art. 60 dello Statuto regionale, secondo le modalità specificate dalla legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare).


Decisione della Corte


Nella giurisprudenza della Corte è consolidato il principio per cui l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, nell'attribuire alla Regione il potere, con legge, di istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le circoscrizioni e denominazioni esistenti, prescrive di sentire le popolazioni interessate. Ciò comporta l'obbligo di procedere mediante referendum, attraverso cui la popolazione può esprimersi riguardo ad un elemento non secondario dell'identità dell'ente esponenziale della collettività locale. Anche dalla legislazione regionale in tema di istituzione di nuovi comuni, la modificazione delle circoscrizioni e la variazione della denominazioni dei comuni (l.r. 54/1974) e dalla legge sul referendum popolare (l.r. 25/1975), si desume la obbligatorietà del referendum. Anche la mera integrazione costituisce modifica della denominazione.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Campania 14/2003.