Giudizio per conflitto di attribuzioni promosso dalla Provincia autonoma di Trento in relazione al decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004 (Requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'atto impugnato detta i requisiti per il riconoscimento delle società scientifiche (medici-chirurghi, veterinari, odontoiatri, farmacisti, psicologi, biologi, fisici e chimici) costituite da professionisti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività sanitaria (art. 1, commi 1 e 2) e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie (infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) che intendono svolgere attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie ed attività di aggiornamento professionale con particolare riferimento all'attività formativa nell'ambito del programma di Educazione continua in medicina ed all'attività di collaborazione nei confronti degli organi centrali e regionali e delle istituzioni e degli organismi che operano nei vari settori di attività sanitarie; attribuisce al medesimo Ministro della salute il compito di verificare la sussistenza dei predetti requisiti, ai fini del riconoscimento (art. 6) e di controllarne la permanenza, in funzione dell'eventuale revoca del riconoscimento (art. 7).
Motivi del ricorso
L'atto impugnato viola le competenze costituzionali della Provincia autonoma di Trento in materia di formazione professionale, di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto e di tutela della salute: la Provincia è titolare di competenza legislativa concorrente in materia di sanità e di competenza legislativa primaria in materia di formazione professionale e di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto. L'atto è stato adottato in carenza di potere: l'art. 16-ter del d.lgs. 502/1992, richiamato nelle premesse dell'atto, non può costituirne idonea base legislativa poiché esso attribuisce ad una Commissione nazionale per la formazione continua il compito di definire i requisiti; lo Stato ha emanato norme regolamentari immediatamente applicabili nella Provincia autonoma di Trento in materie di competenza provinciale, nelle quali potrebbe intervenire solo con legge facendo sorgere, eventualmente, un mero obbligo di adeguamento delle Province; ricorre anche la violazione del principio di leale collaborazione, in quanto il decreto è stato adottato senza il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.
Decisione della Corte
L'art. 16-ter del d.lgs. 502/1992, richiamato nella premessa dell'atto impugnato, attribuisce ad una commissione appositamente istituita, la Commissione nazionale per la formazione continua – la cui composizione è determinata, per legge, in maniera tale da garantire che uno dei quattro vicepresidenti sia nominato dalla Conferenza permanente dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e che sei dei venticinque membri siano designati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni-Province autonome (comma 1) – il compito di definire i requisiti per l'accreditamento delle società scientifiche nonché dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività formative e di procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti stessi. L'art. 16-ter costituisce fondamento non di un potere ministeriale, ma di un potere attribuito ad una apposita commissione – la Commissione nazionale per la formazione continua – la cui composizione è stabilita dalla legge in modo da garantire una adeguata rappresentanza delle autonomie regionali e provinciali (comma 1). Detto potere è riconducibile alla c.d. formazione continua (art. 16-bis, art. 16-ter ed art. 16-quater) e cioè ad interventi di approfondimento e di aggiornamento professionale su personale già in servizio presso le strutture sanitarie. Il decreto ministeriale impugnato è invece diretto a definire i requisiti – e verificarne la sussistenza -per il riconoscimento delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che intendono svolgere non solo attività di aggiornamento professionale, ma anche, più ampiamente, attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie, ed è quindi privo di idonea base legislativa. Occorre verificare se esso incida su sfere di competenza provinciale. L'oggetto del decreto impugnato è costituito dalla definizione dei requisiti per il riconoscimento delle società scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che intendano svolgere attività di collaborazione con le istituzioni sanitarie ed attività di aggiornamento professionale. Non è quindi riconducibile in termini esclusivi ad un'unica materia, incidendo contestualmente su più settori: la formazione professionale per l'aggiornamento professionale dei medici e degli esponenti delle professioni sanitarie (406/2001; 354/1994; 316/1993) e la materia sanità, con profili che attengono, in particolare, all'organizzazione sanitaria. Entrambe le materie richiamate sono attribuite dallo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige alla competenza della Provincia autonoma di Trento. Nelle stesse materie, tuttavia, l'art. 117 e l'art. 118 della Costituzione, a seguito della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, delineano forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite dallo statuto. La “formazione professionale” è, infatti, materia riconducibile alla competenza residuale delle Regioni (quarto comma), soggetta ai limiti generali stabiliti dal primo comma dell'art. 117 della Costituzione, fra i quali non vi è, ad esempio, quello delle norme fondamentali di riforma economico-sociale (274/2003), né quello dell'interesse nazionale, indicati dallo statuto speciale. La sanità, d'altro canto, è ripartita fra la materia di competenza regionale concorrente della “tutela della salute” (terzo comma), assai più ampia rispetto alla precedente materia assistenza sanitaria e ospedaliera (181/2006; 270/2005), e quella dell'organizzazione sanitaria, in cui le Regioni possono adottare una propria disciplina anche sostitutiva di quella statale (510/2002). L'art. 117, sesto comma, della Costituzione impedisce allo Stato di adottare regolamenti e, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, le funzioni amministrative, attribuite ai comuni, possono essere conferite a province, città metropolitane, Regioni e Stato sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza solo per assicurarne l'esercizio unitario. Ai sensi dell'art. 10 della l. cost. 3/2001, la particolare forma di autonomia espressa dalle norme del titolo V della parte seconda della Costituzione in favore delle Regioni ad autonomia ordinaria si applica anche alle Province autonome ed in specie alla Provincia di Trento in quanto «più ampia» rispetto a quella prevista dai rispettivi statuti. Il decreto impugnato, dettando norme regolamentari che si pongono all'incrocio delle suddette materie di competenza residuale e concorrente della Provincia, vulnera le rispettive sfere di competenza provinciale, definite in particolare dall'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione. Attribuendo poteri amministrativi nelle richiamate materie di competenza provinciale ad un organo statale, nella parte in cui assegna al Ministro della salute il potere di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento, nonché quello di deliberare il riconoscimento e, eventualmente, di revocarlo, contrasta anche con l'art. 118 della Costituzione. Infatti, indipendentemente dalla valutazione in ordine alla idoneità del decreto a determinare l'“attrazione in sussidiarietà” della funzione, non è in alcun modo dimostrata la necessità dell'esercizio unitario della medesima e non è stato rispettato il principio della leale collaborazione, essendo stato adottato l'atto impugnato senza il necessario coinvolgimento delle autonomie regionali e provinciali (v. tra le altre: 270 e 242 del 2005).
Dichiarazione:
Dichiara che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero della salute, stabilire, con norme regolamentari, i requisiti che devono possedere le società scientifiche e le associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie che intendano svolgere le attività formative e di collaborazione con le istituzioni pubbliche competenti in materia di sanità ed attribuire i relativi poteri amministrativi di verifica dei predetti requisiti, di riconoscimento e di revoca ad un organo statale; annulla di conseguenza il decreto del Ministro della salute 31 maggio 2004.