Giudizio per conflitto di attribuzioni promosso dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in relazione al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 dicembre 2003, n. 392 (Regolamento concernente modifica dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, n. 400, recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Il decreto impugnato, composto di un unico articolo, modifica il comma 6 dell'art. 7 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 400/1988 sulle funicolari aeree e terrestri, e introduce una nuova normativa sui rischi di frane o valanghe relative alle funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, che viene riferita espressamente anche alle Province autonome ricorrenti.
Motivi del ricorso
Entrambe le Province autonome sono titolari della competenza legislativa primaria e della corrispondente competenza amministrativa in materia di “comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia”. Nello specifico settore della sicurezza degli impianti funiviari le Province hanno da tempo legiferato, disciplinando la materia anche con regolamenti provinciali. La norma regolamentare impugnata, pretendendo di applicarsi direttamente nell'ordinamento provinciale, viola le competenze statutarie e, in quanto estranea a materia di competenza esclusiva dello Stato, viola anche l'art. 117, sesto comma, della Costituzione, applicabile alle Province autonome sulla base dell'art. 10 della l. cost. 3/2001.
Decisione della Corte
Le disposizioni statutarie attribuiscono alla competenza legislativa delle Province autonome di Trento e di Bolzano le “comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia”. Nella materia dei trasporti, secondo la giurisprudenza della Corte, spetta in linea di principio allo Stato la disciplina concernente la sicurezza degli impianti e dei veicoli, ai fini della tutela dell'interesse generale all'incolumità delle persone. Riguardo agli impianti di funivia, lo statuto speciale non si limita però a determinare la competenza delle Province autonome in relazione alle modalità di gestione e di organizzazione dei servizi “di interesse provinciale”, ma comprende anche la loro “regolamentazione tecnica”, cioè quel complesso di prescrizioni concernenti la realizzazione dell'opera che in larga parte si sostanziano nei profili connessi alla sicurezza. Le Province autonome hanno da tempo legiferato nella materia di sicurezza dei trasporti funiviari, ora oggetto del decreto ministeriale impugnato.
Dichiarazione:
Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare, con riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano, la materia di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 392/2003 recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, e conseguentemente annulla il decreto 392/2003, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.