Giudizio principale di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera h), e 13 della legge della Regione Basilicata 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la protezione dei boschi dagli incendi)
Motivi del ricorso
Le norme sono riconducibili alle materie di competenza concorrente della protezione civile, del governo del territorio e della valorizzazione dei beni ambientali; ricorre violazione: delle norme di principio dettate dall'art. 7 della legge-quadro 353/2000 (secondo cui le Regioni possono avvalersi di risorse e mezzi delle Forze armate e della Polizia dello Stato solo in caso di «riconosciuta ed urgente necessità» e previa specifica richiesta all'autorità statale competente); delle norme generali di organizzazione contenute nella legge-quadro sulla protezione civile e, in particolare, dell'art. 2, comma 1, lettera c), della l. 225/1992, che rimette allo Stato l'intervento nei casi di calamità più gravi; del principio generale secondo il quale le Regioni non possono porre a carico di organi e amministrazioni dello Stato compiti e attribuzioni ulteriori rispetto a quelli individuati con legge statale, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione. L'art. 13 è impugnato anche per contrasto con l'art. 118, primo comma, della Costituzione, che consente allo Stato di attribuire a se stesso le funzioni amministrative di cui occorre garantire l'unitarietà dell'esercizio.
Decisione della Corte
Le forme di coordinamento che coinvolgono compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono essere disciplinate unilateralmente e autoritativamente dalle Regioni, nemmeno nell'esercizio della loro potestà legislativa, ma devono trovare il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati (429 e 134 del 2004). Attribuendo alla Regione il compito di provvedere all'organizzazione dell'impiego delle forze dell'ordine e di pubblica sicurezza e affidando la vigilanza sull'applicazione della legge anche ad esse, oltre che al Corpo forestale dello Stato, la Regione ha unilateralmente disposto il diretto coinvolgimento di organi dello Stato, addossando ad essi gli obblighi conseguenti all'attribuzione dei relativi compiti, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.. L'art. 7 della l. 353/2000 prevede che l'utilizzazione da parte della Regione possa avvenire, per il Corpo forestale dello Stato, in base ad accordi di programma, e, per le forze di Polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, previa richiesta all'autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze. Le norme regionali impugnate non contengono alcun rinvio a tali condizioni.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h), della l.r. Basilicata 13/2005, limitatamente alle parole «unitamente alle Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza» e dell'art. 13 della medesima legge regionale, limitatamente alle parole «al Corpo Forestale dello Stato» e «a tutte le Forze dell'Ordine e di Pubblica Sicurezza».