Giudizio per conflitto di attribuzioni in relazione alla delibera della Giunta regionale della Calabria 17 febbraio 2004, n. 88.
Contenuto delle disposizioni impugnate
La delibera impugnata consente il prelievo nel periodo 21 febbraio – 21 marzo 2004 (nelle giornate di sabato e domenica) di alcune specie selvatiche.
Motivi del ricorso
Il provvedimento è viziato da carenza di potere in quanto adottato in assenza dei presupposti previsti dalla legge statale e dalla normativa comunitaria, manca infatti il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica richiesto dall'art. 9 direttiva 79/409/CEE e dall'art. 19-bis l. 157/1992 . Contrasta anche con l'art. 18 della stessa l. 157/1992 che fissa al 31 gennaio il termine per il prelievo venatorio a tutela dei cicli migratori e di rientro ai luoghi di nidificazione della fauna selvatica.
Decisione della Corte
La delimitazione temporale del prelievo venatorio disposta dall'art. 18 della l. 157/1992 è volta ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, corrispondendo quindi all'esigenza di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, il cui soddisfacimento l'art. 117 Cost., lett. s), attribuisce alla tutela esclusiva dello Stato, mediante la predisposizione di standard minimi e uniformi a tutela della fauna, nei quali rientrano l'elencazione delle specie cacciabili e la disciplina delle modalità di caccia. Prorogando la stagione venatoria oltre il termine previsto dalla legge statale in assenza di peculiari esigenze del territorio calabrese, il provvedimento impugnato ha inciso su questo nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, violando uno standard di tutela uniforme valido per l'intero territorio nazionale, riservato alla competenza esclusiva dello Stato.
Dichiarazione:
Dichiara che non spettava alla Regione Calabria modificare il calendario venatorio nel senso indicato dal provvedimento impugnato e conseguentemente annulla la delibera della Giunta della Regione Calabria 88/2004.