Sentenza n.310 - deposito 27 2006

Usi civici


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2, e 3 della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 in materia di risorse idriche, tutela delle acque dall'inquinamento, delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni impugnate indicano quali sono le opere pubbliche o di pubblico interesse, promosse da enti od organismi pubblici o privati, che si configurano come opere di urbanizzazione e che quindi non necessitano di conformità urbanistica e non sono soggette a concessione edilizia ma a semplice autorizzazione da parte delle amministrazioni comunali competenti per territorio (comma 1); quando la realizzazione delle opere è eseguita a cura dell'amministrazione comunale competente per territorio, l'approvazione del progetto sostituisce l'autorizzazione di cui al comma 1 (comma 2); se le opere di cui al comma 1 interessano i terreni gravati dagli usi civici di cui alla l. 1766/1927, il provvedimento autorizzatorio del sindaco di cui al comma 1 e l'approvazione di cui al comma 2 determinano l'immediata utilizzabilità dei suoli interessati, concretando, quella autorizzata, "una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni, non ricorrendo la fattispecie di cui agli artt. 12 l. 1766/1927 e 42 r.d. 332/1928" (comma 3).


Motivi del ricorso


La sola determinazione dell'ente locale determina la sottrazione dei terreni dall'uso civico cui erano destinati, qualora debbano essere realizzate opere pubbliche o di pubblico interesse promosse da enti o da organismi pubblici o privati delegati. Il Governo ravvisa contrasto con l'art. 3, primo comma, Cost. sotto il profilo della ragionevolezza in quanto, incidendo sulla procedura di mutamento di destinazione dei suoli gravati da usi civici, la disposizione deroga a quanto previsto dalla normativa statale in materia. Derogano inoltre al regime delle competenze, attribuendo al sindaco funzioni regionali, e statuiscono che le opere relative alla realizzazione degli impianti di rete devono essere considerate opere di urbanizzazione, nella cui realizzazione si concreta una diversa esplicazione del diritto di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni.


Decisione della Corte


Le norme statali richiedono che le limitazioni o la liquidazione dei diritti di uso civico siano precedute dalla assegnazione dei suoli alla categoria sub a) dell'art. 11 della l. 1766/1927 e, se inclusi in questa, alienati o mutati nella destinazione previa autorizzazione ministeriale, ora regionale (art. 66 d.p.r. 616/1977), che non assorbe tuttavia le valutazioni del Ministero per i beni culturali e ambientali. Vi è una stretta connessione tra l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni di cui sono diventate esponenti le Regioni ai sensi degli artt. 117 e 118 Cost. (345/1997). In base alla normativa statale, i comuni non possono alienare o mutare la destinazione dei terreni su cui esercitano usi civici essenziali o utili sussunti nella categoria dei terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente senza l'autorizzazione, prima ministeriale, ora dell'autorità regionale. L'art. 142, comma 1, lett. h), d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede che le zone gravate da uso civico sono di interesse paesaggistico. Devono pertanto essere sottoposti alla valutazione della Regione, o dell'ente locale cui la Regione abbia delegato le relative funzioni, i progetti delle opere che si intendano eseguire sugli stessi, affinché ne sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata la relativa autorizzazione a realizzarli. La normativa regionale ha introdotto una deroga alla normativa statale, ma non emerge alcuna specifica causa giustificatrice dalla quale si comprendano le ragioni poste a base della deroga stessa (432/2005). Il legislatore regionale ha operato un'assimilazione irragionevole tra godimento collettivo di un terreno sottoposto ad uso civico e l'interesse alla realizzazione sullo stesso di un'opera funzionale ad un impianto di rete per il trasporto di energia elettrica, modificando, senza una giustificazione razionale, la procedura prevista dal legislatore statale per il mutamento di destinazione del bene.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e 3, della l.r. Calabria 10/1997.