Sentenza n.284 - deposito 14 2006


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 5, e 33, comma 2, della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005


Contenuto delle disposizioni impugnate


 



Le disposizioni impugnate prevedono la sospensione del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro (art. 14, comma 5) e la sospensione della realizzazione e dell'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio di rifiuti solidi urbani sito in Reggio Calabria, in attesa, stabiliscono entrambe le norme censurate, dell'approvazione del nuovo piano regionale dei rifiuti (art. 33, comma 5).


Motivi del ricorso


Violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile indicati dalla l. 225/1992 e quindi dell'art. 117, terzo comma, Cost.; violazione anche dell'art. 117, primo comma, Cost., in riferimento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dell'art. 117, secondo comma, Cost., in quanto i piani di gestione dei rifiuti sono predisposti dalle Regioni, come previsto da varie direttive comunitarie recepite dal d.lgs. 22/1997. In particolare, l'art. 22, comma 8, del d.lgs. 22/1997 prevede espressamente che, in caso di inerzia della Regione, il Ministro dell'ambiente adotta in via sostitutiva i provvedimenti necessari per l'adozione del piano. La sospensione disposta dalla legge regionale di fatto "blocca le iniziative intraprese dal Commissario delegato e viola i principi costituzionali richiamati". Violazione anche del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. in quanto la vigente normativa in materia di protezione civile dispone che le ordinanze di protezione civile debbano essere emanate d'intesa tra Governo e Regione interessata. Sospendendo unilateralmente gli effetti dei provvedimenti emanati previa intesa, la Regione ha violato il principio di leale collaborazione.


Decisione della Corte


Ripercorre la normativa statale in materia di protezione civile. Con la l. 225/1992, il legislatore statale ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico: competenze e responsabilità sono state ripartite tra i diversi livelli istituzionali di governo in relazione alla tipologia di eventi indicati dal comma 1, lett. a), b) e c) dell'art. 2 della l. 225/1992. In particolare, lo Stato è competente a disciplinare gli eventi di natura straordinaria di cui alla lett. c), attribuzione che si sostanzia nel potere da parte del Consiglio dei ministri di deliberare e revocare lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi. L'esercizio di questo potere deve avvenire d'intesa con la Regione interessata (art. 7 d.lgs. 112/1998 e 5, comma 4-bis, del d.l. 343/2001 convertito in l. 401/2001). Per attuare interventi di emergenza, possono essere adottate ordinanze anche da parte dei commissari delegati, in deroga ad ogni disposizione vigente. Queste funzioni hanno rilievo nazionale (art. 107, comma 1, lett. b) e c), d.lgs. 112/1998) in considerazione delle esigenze di unitarietà, coordinamento e direzione: il legislatore regionale non ha poteri straordinari e derogatori della legislazione vigente (82/2006). Il d.p.c.m. 12 settembre 1997, attuativo dell'art. 5 della l. 225/1992, ha dichiarato fino al 31 dicembre 1998 lo stato di emergenza della Regione Calabria a causa della crisi socio-economica determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani; lo stato di emergenza è stato poi prorogato, con successivi decreti (nove) del Presidente del Consiglio dei ministri, fino alla data del 31 maggio 2006. Durante il detto periodo di grave rischio ambientale, il Presidente della Regione Calabria, in qualità di commissario delegato, ha emesso l'ordinanza 29 luglio 2002, n. 1963 con la quale ha approvato il progetto, autorizzato la realizzazione e l'esercizio dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti solidi urbani in Reggio Calabria e, con ordinanza 17 marzo 2004, n. 2885, ha approvato il progetto e autorizzato la realizzazione e l'esercizio degli interventi di potenziamento dell'impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro. Con le disposizioni impugnate, il legislatore regionale ha sospeso gli effetti di entrambe le ordinanze, bloccando "temporaneamente" la realizzazione sia del raddoppio del termovalorizzatore di Gioia Tauro sia dell'impianto di smaltimento e stoccaggio dei rifiuti in Reggio Calabria. Le disposizioni contenute negli artt. 5 della l. 225/1992 e 107 del d.lgs. 112/1998 sono espressive di un principio fondamentale in tema di protezione civile e delimitano il potere normativo regionale anche alla luce del nuovo assetto costituzionale. Lo Stato può regolamentare gli eventi di natura straordinaria anche mediante l'adozione di specifiche ordinanze autorizzate a derogare, in presenza di determinati presupposti, le norme primarie; lo Stato ha anche un ulteriore titolo a legiferare in ragione della propria competenza esclusiva nella materia della tutela dell'ambiente nel cui ambito si colloca la gestione dei rifiuti (161 e 62 del 2005), materia connessa in modo quasi naturale con la competenza regionale concorrente in materia di protezione civile (32/2006; 214 e 135 del 2005). Le disposizioni impugnate incidono direttamente sugli effetti prodotti dalle ordinanze emanate dal Commissario delegato. Derogando a quanto previsto dalle ordinanze emanate dal Commissario delegato, la Regione ha violato i principi fondamentali posti dall'art. 5 della l. 225/1992, con cui è stato autorizzato in via provvisoria l'esercizio dei poteri d'ordinanza. Vigente la situazione di emergenza, le Regioni non hanno alcun potere straordinario o derogatorio della legislazione in vigore (82/2006). Il legislatore regionale non può usare la potestà legislativa per paralizzare, nel periodo di vigenza della situazione di emergenza ambientale, gli effetti di provvedimenti di necessità ed urgenza - non impugnati nelle competenti sede giudiziarie, o anche innanzi alla Corte stessa, mediante conflitto di attribuzioni - emanati in attuazione di disposizioni di legge espressive di principi fondamentali.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 14, comma 3, e 33, comma 2, della l.r. Calabria 13/2005.