Sentenza n.267 - deposito 6 2006

Ordinamento degli uffici - controllo sulla gestione e controllo di gestione

Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge della Regione Valle d'Aosta 19 maggio 2005, n. 10 (Disposizioni in materia di controllo sulla gestione finanziaria e istituzione della relativa Autorità di vigilanza)

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 1 disciplina l'istituzione e il funzionamento dell'Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria, al fine di assicurare il controllo sulla corretta gestione delle risorse collettive da parte della Regione, degli enti locali, dei loro enti ed aziende strumentali; l'art. 2 istituisce l'Autorità presso il Consiglio regionale, afferma i caratteri di imparzialità, indipendenza e autonomia e ne definisce la composizione; l'art. 10 indica i compiti dell'Autorità, consistenti  nel verificare la corretta gestione finanziaria, anche relativa alla gestione dei cofinanziamenti regionali per interventi sostenuti con fondi europei e formulare, a richiesta degli organi collegiali, osservazioni sull'efficace ed efficiente gestione di procedure amministrative di particolare rilevanza; l'art. 11 attribuisce all'Autorità il potere di acquisire notizie, informazioni e documenti; l'art. 12 prevede che l'Autorità ha l'obbligo di riferire annualmente al Consiglio regionale, al Consiglio dei comuni e delle comunità montane dell'esito dei controlli effettuati.

Motivi del ricorso

Il coordinamento della finanza pubblica costituisce materia di legislazione concorrente: le norme denunciate si discostano dai principi desumibili dall'art. 3 della l. 20/1994 (sul controllo e la giurisdizione della Corte dei conti) e 7, comma 7, della l. 131/2003 (attuativa della riforma costituzionale), istituendo l'Autorità senza nessun riferimento alla Corte dei conti.
La normativa contrasta con gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione in quanto attribuisce in via esclusiva all'Autorità funzioni e compiti di controllo di gestione che la legge statale invece riferisce unicamente alla Corte dei conti, con portata generalizzata per tutte le amministrazioni, e anche con il principio di equiordinazione sancito dall'art. 114 Cost. in quanto assoggetta gli enti locali al controllo di gestione regionale, comprimendone l' autonomia.

Decisione della Corte

Il coordinamento della finanza pubblica costituisce materia di legislazione concorrente: le norme denunciate si discostano dai principi desumibili dall'art. 3 della l. 20/1994 (sul controllo e la giurisdizione della Corte dei conti) e 7, comma 7, della l. 131/2003 (attuativa della riforma costituzionale), istituendo l'Autorità senza nessun riferimento alla Corte dei conti.
La normativa contrasta con gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione in quanto attribuisce in via esclusiva all'Autorità funzioni e compiti di controllo di gestione che la legge statale invece riferisce unicamente alla Corte dei conti, con portata generalizzata per tutte le amministrazioni, e anche con il principio di equiordinazione sancito dall'art. 114 Cost. in quanto assoggetta gli enti locali al controllo di gestione regionale, comprimendone l' autonomia.

Dichiarazione:

Dichiara infondata la questione.