Sentenza n.265 - deposito 6 2006

Impianti di telefonia mobile - installazione


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge Regione Veneto 25 febbraio 2005, n. 8 (Disposizioni per il riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2004 in materia di edilizia residenziale pubblica, mobilità, urbanistica ed edilizia)


Contenuto delle disposizioni impugnate


 



La disposizione censurata prevede che per l'autorizzazione alla installazione, modifica ed adeguamento degli impianti di telefonia mobile, il richiedente deve chiedere, oltre alla autorizzazione di cui all'art. 87 d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), anche il permesso di costruire ai sensi degli artt. 3 e 110 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 389 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ai fini della conformità urbanistica ed edilizia.


Motivi del ricorso


La previsione del doppio titolo abilitativo determina un aggravio procedimentale, in violazione dei principi fondamentali in materia di ordinamento della comunicazione (art. 117, terzo comma, Cost.), di semplificazione e celerità contenuti nell'art. 41 della l. 166/2002 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e negli artt. 4 e 87 del d.lgs. 259/2003.


Decisione della Corte


L'art. 87 del d.lgs. 259/2003 (attuativo della delega contenuta nell'art. 41, comma 2, della l. 166/2002) detta una disciplina volta a promuovere la semplificazione dei procedimenti attraverso l'adozione di procedure uniformi e tempestive anche al fine di garantire l'attuazione delle regole della concorrenza (336/2005). Le esigenze di celerità e la conseguente riduzione dei termini per l'autorizzazione alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica costituiscono principi fondamentali, operanti in materie di competenza ripartita (ordinamento della comunicazione, governo del territorio, tutela della salute). La prevista attivazione, nella disposizione impugnata, di un ulteriore e autonomo procedimento volto ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo per fini edilizi secondo quanto prescritto dal d.p.r. 380/2001 contrasta con la previsione di un unico procedimento, prefigurato dall'art. 87 del codice delle telecomunicazioni. L'unificazione del procedimento non priva l'ente locale del suo potere di verificare la compatibilità urbanistica dell'impianto per cui si chiede l'autorizzazione. La tutela del territorio e la programmazione urbanistica sono infatti salvaguardate dalle norme statali in vigore e affidate proprio agli enti locali i quali, al pari delle Regioni, sono tenuti ad esercitare le proprie attribuzioni all'interno dell'unico procedimento previsto dalla normativa nazionale (129/2006).


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 14 della l.r Veneto 8/2005.