Sentenza n.253 - deposito 4 2006

Ordinamento civile


Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)


Contenuto delle disposizioni impugnate


Motivi del ricorso e decisione della Corte. La censura relativa alla legge nel suo complesso è inammissibile per genericità.



L'art. 2 prevede misure di sostegno a favore delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, dei transessuali e dei transgender.  Secondo il Governo, la normativa determina una ingiustificata disparità di trattamento in favore di tali soggetti e viola il principio fondamentale indicato dall'art. 2, lett. k), d.lgs. 276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro, includendo nella categoria dei lavoratori svantaggiati , ai fini dell'accesso al lavoro, figure non indicate dalla norma statale, in violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione. Secondo la Corte, la disposizione, correlata alla l.r. 32/2002 (secondo cui gli interventi regionali relativi all'orientamento, alla formazione professionale e all'occupazione concorrono ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere) è inidonea ad attribuire diritti o situazioni giuridiche di vantaggio a determinati soggetti e ad incidere sulla disciplina dei contratti di lavoro. Non ravvisa neanche contrasto con l'art. 2, lett. k), del d.lgs. 276/2003, in quanto la disposizione non amplia la definizione di lavoratore svantaggiato, includendovi quella di transessuale o transgender, ma si limita ad affermare a loro favore l'obiettivo di esprimere specifiche politiche regionali del lavoro, quali soggetti esposti al rischio di esclusione sociale.



L'art. 3 sancisce il principio di uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere; l'art. 4, comma 1, afferma che la Regione e le province favoriscono l'accrescimento della cultura professionale correlata alla acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno. Il Governo ravvisa lesione della competenza legislativa esclusiva statale di cui all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. Osserva la Corte che le disposizioni costituiscono espressione dell'esercizio della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di istruzione e formazione professionale che la Regione può offrire mediante strutture pubbliche o private per soddisfare le esigenze delle varie realtà locali, non incidono sulla disciplina dei singoli contratti di lavoro e non invadono la competenza dello Stato in materia di ordinamento civile. Inammissibile la questione relativa all'art. 5.



L'art. 7, comma 1, prevede che ciascuno ha diritto di designare la persona cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso ad un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in una condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l'urgenza e l'indifferibilità della decisione. L'art. 8 disciplina il procedimento per esprimere la dichiarazione di volontà di cui all'art. 7. Il Governo ravvisa invasione della competenza legislativa statale prevista dall'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost., poiché incide sulla disciplina degli atti di disposizione del proprio corpo di cui all'art. 5 c.c., violando anche i principi fondamentali sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina indicati nella convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con la legge 28 marzo 2001, n. 145. Secondo la Corte, il legislatore regionale ha ecceduto dalle proprie competenze, regolando l'istituto della rappresentanza, che rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata in via esclusiva alla competenza esclusiva dello Stato dall'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost.. La illegittimità costituzionale del comma 1 si estende in via consequenziale ai commi 2, 3 e 4 che sono con esso in inscindibile connessione.



L'art. 7, comma 5, prevede che "La richiesta di un trattamento sanitario che abbia ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto deve provenire direttamente dall'interessato, il quale deve preventivamente ricevere un'adeguata informazione in ordine allo scopo e natura dell'intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi rischi.". Secondo il Governo, questa disposizione consentirebbe trattamenti sanitari a prescindere dall'esistenza di specifiche esigenze terapeutiche o stati patologici, in quanto non indica in modo puntuale le ragioni che possono giustificare il trattamento sanitario che ha ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. Secondo la Corte, anche questa disposizione incide nella materia dell'ordinamento civile, e in particolare su quella degli atti di disposizione del proprio corpo, riservata alla esclusiva potestà legislativa statale. Il trattamento sanitario che ha ad oggetto l'adeguamento dei caratteri sessuali morfologici esterni alla identità sessuale rientra tra quelli eccezionalmente ammessi dall'ordinamento, in deroga al divieto di cui all'art. 5 c.c., nei limiti indicati dalla legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso).



L'art. 16 sancisce il divieto, per gli operatori commerciali appartenenti a determinate categorie, di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie senza un legittimo motivo e, in particolare, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere (comma 1) e prevede una sanzione amministrativa per il caso di contravvenzione al divieto (comma 4). Secondo il Governo l'introduzione di un regime sanzionatorio amministrativo a carico di esercenti di pubblici esercizi esula dalla potestà legislativa regionale, poiché la potestà sanzionatoria consegue a quella della materia cui la sanzione afferisce e che, nel caso di specie, è carente. Osserva la Corte che la norma regionale, nel prevedere un obbligo legale a contrarre (già previsto in via generale dal legislatore statale dell'art. 187 r.d. 6 maggio 1940, n. 773, recante il regolamento per l'esecuzione del TUPS) e alla cui violazione è connessa la comminatoria di una sanzione amministrativa, introduce una disciplina incidente sull'autonomia negoziale dei privati e quindi su materia riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, comma secondo, lett. l), Cost.). Stante il parallelismo tra la predeterminazione della fattispecie da sanzionare e il potere di determinare la sanzione, dalla illegittimità della disposizione che prevede l'obbligo di contrarre discende anche la illegittimità della ulteriore previsione della applicabilità della sanzione amministrativa.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 16 della l.r. Toscana 63/2004; infondate le altre questioni.