Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 15 novembre 2004, n. 63 (Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Motivi del ricorso e decisione della Corte. La censura relativa alla legge nel suo complesso è inammissibile per genericità.
L'art. 2 prevede misure di sostegno a favore delle persone discriminate per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, dei transessuali e dei transgender. Secondo il Governo, la normativa determina una ingiustificata disparità di trattamento in favore di tali soggetti e viola il principio fondamentale indicato dall'art. 2, lett. k), d.lgs. 276/2003 in materia di occupazione e mercato del lavoro, includendo nella categoria dei lavoratori svantaggiati , ai fini dell'accesso al lavoro, figure non indicate dalla norma statale, in violazione dell'art. 117, comma terzo, della Costituzione. Secondo
L'art. 3 sancisce il principio di uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere; l'art. 4, comma 1, afferma che
L'art. 7, comma 1, prevede che ciascuno ha diritto di designare la persona cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso ad un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in una condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l'urgenza e l'indifferibilità della decisione. L'art. 8 disciplina il procedimento per esprimere la dichiarazione di volontà di cui all'art. 7. Il Governo ravvisa invasione della competenza legislativa statale prevista dall'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost., poiché incide sulla disciplina degli atti di disposizione del proprio corpo di cui all'art. 5 c.c., violando anche i principi fondamentali sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina indicati nella convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, ratificata dall'Italia con la legge 28 marzo 2001, n. 145. Secondo
L'art. 7, comma 5, prevede che "La richiesta di un trattamento sanitario che abbia ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere per persona maggiore degli anni diciotto deve provenire direttamente dall'interessato, il quale deve preventivamente ricevere un'adeguata informazione in ordine allo scopo e natura dell'intervento, alle sue conseguenze ed ai suoi rischi.". Secondo il Governo, questa disposizione consentirebbe trattamenti sanitari a prescindere dall'esistenza di specifiche esigenze terapeutiche o stati patologici, in quanto non indica in modo puntuale le ragioni che possono giustificare il trattamento sanitario che ha ad oggetto la modificazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere. Secondo
L'art. 16 sancisce il divieto, per gli operatori commerciali appartenenti a determinate categorie, di rifiutare la loro prestazione o di erogarla a condizioni deteriori rispetto a quelle ordinarie senza un legittimo motivo e, in particolare, per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere (comma 1) e prevede una sanzione amministrativa per il caso di contravvenzione al divieto (comma 4). Secondo il Governo l'introduzione di un regime sanzionatorio amministrativo a carico di esercenti di pubblici esercizi esula dalla potestà legislativa regionale, poiché la potestà sanzionatoria consegue a quella della materia cui la sanzione afferisce e che, nel caso di specie, è carente. Osserva
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 7, 8 e 16 della l.r. Toscana 63/2004; infondate le altre questioni.