Giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 7, comma 1; 8, commi da 1 a 4; 10, commi 5 e 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), promosse dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalle Regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 7, comma 1, della l. 131/2003 (cd La Loggia) disciplina il conferimento delle funzioni amministrative a comuni, province e città metropolitane. L'art. 8, commi 1-4, disciplina l'esercizio del potere sostitutivo del Governo. L'art. 10, comma 5, prevede che nelle Regioni a statuto speciale le funzioni di rappresentante dello Stato ai fini della lettera d) del comma 2 (esecuzione dei provvedimenti del Consiglio dei ministri costituenti esercizio del potere sostitutivo) sono svolte dagli organi statali a competenza regionale previsti dai rispettivi statuti; il comma 6 prevede che ai commissariati del Governo di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni del dpr 17 maggio 2001, n. 287 (attuativo del d.lgs. 300/1999, sull'ordinamento degli uffici territoriali del Governo) compatibilmente con lo statuto speciale di autonomia e con le relative norme di attuazione.
Motivi del ricorso
L'art. 7, comma 1, della l. 131/2003 non si applica nelle Regioni ad autonomia differenziata in forza dell'art. 10, l. cost. 3/2001 e delle disposizioni dello Statuto sardo e del Trentino Alto Adige che stabiliscono il principio del parallelismo tra funzioni provinciali legislative e amministrative e prevedono la possibilità che le Province autonome deleghino alcune loro funzioni amministrative ai comuni o ad altri enti locali o si avvalgano dei loro uffici. L'art. 8 della l. 131/2003, attuativo dell'art. 120 Cost., è inoperante nei confronti delle Regioni speciali in quanto regola l'intervento sostitutivo secondo modalità peggiorative rispetto alle tipologie previste nei rispettivi statuti. Esso consente allo Stato di sostituirsi al legislatore regionale anche attraverso lo strumento del decreto legge: ciò altera il sistema delle fonti. Inoltre l'istituto si discosta per aspetti essenziali dai decreti legge disciplinati dall'art. 77 Cost.. L'art. 10, comma 5, della l. 131/2003 contrasta con l'art. 10 l. cost. 3/2001 secondo il quale le disposizioni contenute nel Titolo V della Parte II della Costituzione si applicano nelle Regioni a statuto speciale solo per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie di quante già attribuite. Quanto all'art. 10, comma 6, della l. 131/2003, la Provincia autonoma di Trento e Bolzano osserva che il d.lgs. 300/1999 ha trasformato le Prefetture in Uffici territoriali del Governo e che il regolamento attuativo 287/2001 non si applica nelle Regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, proprio in ragione della differenziata disciplina statutaria. Con la disposizione censurata, lo Stato disciplina unilateralmente le funzioni del Commissario di Governo.
Decisione della Corte
La censura relativa all'art. 7 è inammissibile: esso non si applica nelle Regioni a statuto speciale. Dall'art. 11 della l. 131/2003 risulta evidente che, per tutte le competenze legislative aventi un fondamento nello statuto speciale, continua ad operare il principio del parallelismo tra funzioni legislative e funzioni amministrative. Per le ulteriori più ampie competenze che le Regioni a statuto speciale traggono dalla Costituzione (art. 10 l. cost. 3/2001), il trasferimento delle funzioni avverrà secondo le modalità previste dalle norme di attuazione e con la partecipazione delle commissioni paritetiche previste dallo stesso art. 11. L'art. 120 Cost. è posto a presidio di fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza e legalità che il mancato esercizio delle competenze attribuite dagli articoli 117 e 118 agli enti substatali potrebbe lasciare insoddisfatte o pregiudicare gravemente. L'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 8 della l. 131/2003 fa sistema con le norme costituzionali di allocazione delle competenze e assicura, nelle ipotesi patologiche, un intervento degli organi centrali a tutela di interessi unitari. Nei confronti delle Regioni ad autonomia speciale il concreto trasferimento delle funzioni ulteriori avverrà secondo le procedure indicate nell'art. 11 della l. 131, che prevede l'emanazione di norme di attuazione degli statuti adottate su proposta delle commissioni paritetiche. Fino a quel momento, la disciplina del potere sostitutivo rimane priva di efficacia e non può produrre lesione delle attribuzioni costituzionali. Ritiene inammissibile la censura relativa all'art. 10, comma 5 (anche questa previsione è inattuale): il potere sostitutivo di cui si denuncia l'incostituzionalità sarà infatti operante solo quando avrà luogo il concreto trasferimento delle ulteriori funzioni ai sensi dell'art. 11 della l. 131. Ritiene fondata la censura relativa all'art. 10, comma 6, che disciplina le funzioni del Commissario del Governo in modo unilaterale e inoltre facendo rinvio ad un regolamento governativo anziché alle norme di attuazione approvate secondo la procedura prevista dallo statuto speciale.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6, della l. 131/2003; inammissibili tutte le altre censure.