Ambiente - energia
Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 3, 11, 13, 26, 27, commi 1 e 2, 28, commi 1, 3, 5, 29, 30, commi 1, 3 e 4, 32, 33, 38 e 42 della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Motivi dei ricorsi e decisione della Corte (non sono riportate le censure dichiarate inammissibili)
Gli artt. 13 e 26 della legge impugnata prevedono che la Regione può subordinare il rilascio o la modifica dell'autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ad accordi relativi all'esecuzione di un programma di misure di compensazione e riequilibrio ambientale. Il Governo ravvisa violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale espresso dall'art. 1, comma 5, della l. 239/2004 e dall'art. 12, comma 6, del d.lgs. 387/2003, attuativo di direttiva comunitaria, in base ai quali il rilascio o la modifica della autorizzazione non può essere subordinata né prevedere misure di compensazione a favore delle Regioni e delle province. La Corte osserva che, dopo la sentenza 383/2005 (pronunciata successivamente al ricorso che ha originato il giudizio in esame, che ha soppresso la preesistente esclusione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili) Stato e Regioni possono determinare misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale in riferimento a concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale, anche con specifico riguardo alle opere in questione. Ritiene infondata la questione.
L'art. 27 disciplina il diritto di accesso ai servizi energetici impegnando la Regione e gli enti locali a garantire il diritto di disporre di servizi energetici di qualità (comma 1), stimando le esigenze di fornitura di energia nel loro territorio e promuovendo azioni che determinano un'offerta energetica differenziata (comma 2), anche per assoggettare l'approvvigionamento e la distribuzione dell'energia a speciali modalità di svolgimento (art. 28, comma 1). Il Governo ravvisa contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, poiché la legislazione regionale si sostituisce nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nel settore energetico. Violazione anche del principio fondamentale secondo il quale l'attività di distribuzione dell'energia elettrica sarebbe assoggettata a regime di concessione avente carattere nazionale, che non consentirebbe un'offerta energetica differenziata, come invece previsto dalla disposizione regionale (norme interposte: art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), n. 1, della l. 239/2004). Osserva la Corte che le Regioni dispongono, ai sensi del terzo comma dell'art. 117 della Costituzione, di potestà legislativa di tipo concorrente in materia di produzione e distribuzione nazionale dell'energia (103/2006; 383/2005; 6, 7, e 8 del 2004): esse possono quindi perseguire obiettivi di adattamento alla realtà locale dei diversi profili della fornitura di energia, nella misura in cui non vengano pregiudicati gli assetti nazionali del settore energetico e gli equilibri su cui esso si regge. Quanto ai livelli essenziali delle prestazioni, le leggi regionali non possono pretendere di esercitare una funzione normativa riservata in via esclusiva al legislatore statale, ma quest'ultimo non può invocare tale competenza di carattere trasversale (282/2002) per richiamare a sé l'intera disciplina delle materie cui essa possa di fatto accedere; disciplina nell'ambito della quale, viceversa, se di titolarità regionale, resta integra la potestà stessa della Regione di sviluppare ed arricchire il livello e la qualità delle prestazioni garantite dalla legislazione statale, in forme compatibili con quest'ultima. Il potere di predeterminare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali può essere invocato quale titolo di legittimazione solo in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione, ma non è utilizzabile per individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali (383/2005; 285/2005).
L'art. 28 stabilisce che l'approvvigionamento e la distribuzione dell'energia costituiscono servizi di interesse generale e possono essere assoggettate a speciali modalità di svolgimento, al fine di garantire la realizzazione del diritto di accesso ai servizi energetici sancito dall'art. 27 (comma 1); qualora il fabbisogno energetico non sia soddisfatto, ovvero si preveda che non possa essere soddisfatto nell'immediato futuro dalle imprese operanti sul mercato, le amministrazioni competenti provvedono a stipulare, anche in forma associata, contratti di servizio con imprese scelte mediante procedure concorrenziali (comma 3); viene definito il contenuto dei contratti di servizio, salve le competenze dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (comma 4); qualora manchino imprese disponibili a stipulare un contratto di servizio, le amministrazioni competenti erogano il servizio direttamente, costituendo un apposito organismo (comma 5). Il Governo ravvisa violazione del principio fondamentale secondo cui la concessione di distribuzione dell'energia elettrica ha carattere nazionale ed è unica per ciascun comune (norma interposta: art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), numero 1, della l. 239/2004) e del principio fondamentale secondo cui spetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas determinare i livelli di qualità della prestazione garantita all'utente (norma interposta: art. 2, comma 12, lett. h), della l. 481/1995 sulla concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità). La Corte osserva che la disposizione censurata potrebbe consentire alle amministrazioni locali di disciplinare in forma esclusiva il servizio di distribuzione energetica mediante il contratto di servizio, che viene in tal modo non ad accedere alla concessione ma a sostituirla, quale necessario titolo di conferimento dello stesso, mentre secondo il principio fondamentale, espresso ora dall'art. 1, comma 2, lett. c), della l. 239/2004, l'attività distributiva dell'energia è attribuita in concessione. Ravvisa la illegittimità del comma 5 della disposizione impugnata, che prevede la possibilità di esercizio diretto del servizio, senza espressa menzione del necessario titolo di concessione. Quanto sopra si riferisce al servizio di distribuzione; le censure sollevate non possono ritenersi riferite al "servizio di approvvigionamento", di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), della l. 239/2004, quale che sia la natura ed il contenuto di tale servizio.
L'art. 29 prevede che le amministrazioni competenti possono chiedere che le convenzioni o i disciplinari accedenti alle concessioni siano integrate o sostituite dai contratti di servizio di cui all'art. 28. Il Governo ravvisa violazione del principio fondamentale secondo il quale la concessione di distribuzione dell'energia elettrica ha carattere nazionale (norme interposte: art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), numero 1, della l. 239/2004). La Corte osserva che l'art. 1, comma 33, della l. 239/2004 fa salve le concessioni di distribuzione dell'energia elettrica in essere. Si tratta «di una norma transitoria relativa alla mera gestione della fase di passaggio dal precedente regime all'attuale», che mira a garantire «la certezza dei rapporti giuridici già instaurati dai concessionari dell'attività di distribuzione dell'energia» e che, comunque, si riferisce a concessioni di distribuzione di energia elettrica «relative ad ambiti territoriali largamente eccedenti quelli delle singole Regioni». Deve ritenersi precluso alla normativa regionale di incidere sul regime delle concessioni statali di distribuzione già rilasciate, contraddicendo il principio fondamentale accolto dalla legislazione dello Stato circa la salvezza dei titoli concessori «in essere», ferma rimanendo, ovviamente, l'eventuale procedura di revisione delle convenzioni, facente capo al Ministro delle attività produttive e prevista dalla legislazione statale.
L'art. 30, comma 1, della legge regionale impugnata prevede che ogni cliente finale domestico di energia elettrica nel territorio regionale può acquisire la qualifica di cliente idoneo a partire dal 1° gennaio 2006. Secondo il Governo, la disposizione viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale espresso dall'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 79/1999, il quale – in attuazione della direttiva 2003/54/CE – fissa, ai fini della attribuzione della predetta qualifica, la data al 1° luglio 2007, e anche l'art. 117, primo comma, poiché confliggerebbe con la normativa comunitaria in materia. A loro volta, i commi 3 e 4 dell'art. 30 sono censurati sulla base dell'art. 117, secondo comma, lett. e), in quanto, fissando le modalità della prestazione del servizio, inciderebbero sulla struttura del mercato e sul suo carattere concorrenziale. L'art. 14, comma 5-quinquies, del d.lgs. 79/1999 (comma aggiunto dal comma 30 dell'art. 1 della l. 239/ 2004) stabilisce che alla data del 1° luglio 2007 ogni cliente finale sia «cliente idoneo» (e cioè libero di acquistare energia elettrica dal fornitore di propria scelta); questo termine corrisponde al termine indicato dall'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, affinché gli Stati membri provvedano in tal senso. Osserva la Corte che la determinazione uniforme della data dalla quale tutti i clienti finali possono stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero costituisce principio fondamentale (per quanto transitorio) della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia». Ravvisa pertanto violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
L'art. 32 della legge impugnata prevede che i contratti ed i disciplinari di cui agli artt. 28 e 29 siano stipulati anche a favore dei consumatori. Secondo il Governo, la disposizione viola il principio fondamentale secondo il quale la concessione di distribuzione dell'energia elettrica ha carattere nazionale (art. 1, comma 2, lett. c), e comma 8, lett. a), numero 1, della l. 239/2004). Osserva la Corte che la questione è fondata perché la norma impugnata poggia esclusivamente su disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime da questa stessa sentenza.
L' art. 33 stabilisce che la Regione e gli enti locali valutano le segnalazioni delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese e delle parti sociali. Il Governo ravvisa violazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale secondo cui spetta all'Autorità per l'energia elettrica e il gas considerare reclami ed istanze dei consumatori (art. 2, comma 12, lett. m), l. 481/1995); dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, perché l'attribuzione della competenza sopra indicata all'Autorità risulta imposta dalla direttiva 2003/54/CE e anche dell'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione (tutela della concorrenza), perché, prevedendo tutele diverse su base regionale si ripartisce un mercato, unico e uniforme, per comparti. La Corte osserva che l'attività configurata nella disposizione censurata e l'assenza di ogni elemento da cui possa derivare una riduzione delle attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, o addirittura l'alterazione del sistema energetico e del suo mercato, rendono infondati i profili di censura.
L'art. 38 attribuisce alla Giunta regionale il potere di rilasciare autorizzazione in sanatoria su linee ed impianti elettrici aventi tensione compresa tra 30.000 e 150.000 volts e già realizzati all'entrata in vigore della legge regionale. Il Governo ravvisa violazione del principio fondamentale secondo cui compete al Ministro per le attività produttive il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto (art. 1-sexies, comma 1, del d.l. 239/2003 convertito in legge 290/2003). Osserva la Corte che la disposizione impugnata può interpretarsi come riferita esclusivamente agli elettrodotti non appartenenti alla rete nazionale. Gli artt. 29, comma 2, lett. g), 30 e art. 31, comma 2, del d.lgs. 112/1998 prevedono, in generale che la competenza autorizzatoria relativa agli elettrodotti con tensione non superiore a 150.000 volts spetta a Regioni e province. Il comma 1 dell'art. 1-sexies del d.l. 239/2003, modificato dall'art. 1, comma 26, della l. 239/2004, ha previsto la autorizzazione unica da parte del Ministro delle attività produttive per tutti gli impianti appartenenti alla rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, quale che ne sia la potenza. La più recente legislazione ha introdotto una serie di «adeguati strumenti di codecisione paritaria tra lo Stato ed il sistema delle autonomie regionali», quanto alla individuazione della consistenza della rete nazionale (383/2005). Non può spettare alla Regione alcun potere di autorizzazione in sanatoria riguardo agli impianti costituenti parte della rete nazionale, ma nulla consente di concludere che la disposizione impugnata non possa avere per oggetto le linee, e le relative opere, di potenza non superiore a 150.000 volts, non incluse in tale rete. Rispetto a queste ultime, il potere di sanatoria segue la competenza a rilasciare il titolo, e può essere esercitato dalla Regione nelle forme previste dall'art. 38, che, così interpretato, si sottrae alle censure formulate.
L'art. 42, comma 1, dispone la cessazione dell'efficacia, nella Regione Toscana, dell'art. 113 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici). Il Governo ravvisa violazione del principio fondamentale espresso dall'art. 95 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), circa la perdurante vigenza dell'art. 113 del r.d 1775/1933. Osserva la Corte che la disposizione censurata afferma espressamente che gli artt. 111, 112, 113 e 114 del r.d. 1775/1933 «cessano di avere applicazione nella Regione Toscana, per gli impianti di competenza della Regione e degli enti locali». L'art. 113, in particolare, prevede un'ipotesi di autorizzazione in via provvisoria dell'inizio delle costruzioni delle linee elettriche di trasmissione e distribuzione «nei casi d'urgenza». A propria volta, l'art. 95, comma 1, del d.lgs. 259/2003, allo scopo di prevenire interferenze con le linee di comunicazione, riserva al Ministero delle comunicazioni la competenza a rilasciare un nulla-osta, «nei casi di urgenza previsti dall'art. 113» citato. Tale norma, invocata a parametro interposto, non è affatto volta a garantire la perdurante vigenza nell'ordinamento dell'art. 113 del r.d. 1775/1933, ma, piuttosto, preso atto della sussistenza delle ipotesi ivi contemplate, ad assicurare che, ove esso trovi applicazione, sia in ogni caso fatta salva la valutazione assegnata al Ministero circa la compatibilità dell'intervento con le linee di comunicazione. Pertanto, qualora venga meno l'efficacia dell'art. 113 del r.d. 1775/1933, in nessun modo ne può risultare leso il principio salvaguardato dall'art. 95 del d.lgs. 259/2003. Rileva l'erroneità della prospettazione del ricorrente e la conseguente infondatezza della censura.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 28, commi 1, 3, 4 e 5 limitatamente ai servizi di distribuzione di energia; 29, 30 e 32 della l.r. Toscana 39/2005; infondate o inammissibili le altre questioni.