Sentenza n.247 - deposito 28 2006


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Molise 27 maggio 2005, n. 22 (Disciplina regionale in materia di rifiuti radioattivi)


Contenuto delle disposizioni impugnate


 



La disposizione impugnata vieta sul territorio regionale il deposito, anche temporaneo, e lo stoccaggio di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionale, ad esclusione dei materiali necessari per scopi sanitari e per la ricerca scientifica (art. 1, comma 1); la rilevazione tecnica e strumentale di presenze necessarie sul territorio regionale di materiale nucleare è affidata alle strutture preposte alla vigilanza ambientale sanitaria regionale (art. 1, comma 2); la Regione adotta le misure di prevenzione idonee ai fini di cui al comma 1 (art. 1, comma 2).


Motivi del ricorso


La normativa regionale sortisce l'effetto di denuclearizzare l'intero territorio regionale da fonti estranee al territorio medesimo. Violazione dell'art. 117, primo comma, della Costituzione in relazione a diversi artt. del Trattato della Comunità europea e del d.lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e del d.l. 14 novembre 2003, n. 314: lo smaltimento di materiale radioattivo è infatti oggetto di disciplina comunitaria nell'ambito della tutela dell'ambiente, in quanto le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. La disposizione regionale concretizza un inadempimento comunitario del quale deve rispondere lo Stato. Violazione anche della lett. s) del secondo comma dell'art. 117 Cost. in quanto, pur non essendo escluso, in materia ambientale, il concorso di normative regionali, le Regioni non possono adottare in materia di disciplina dei rifiuti radioattivi il criterio della autosufficienza, perché occorre tenere conto della irregolare distribuzione sul territorio delle attività che producono quel tipo di rifiuti.


Decisione della Corte


La sentenza 62/2005, dichiarativa della illegittimità costituzionale di tre leggi regionali, aveva affermato che le materie dell'ambiente e dell'ecosistema rientrano nella competenza esclusiva dello Stato, anche se ciò non esclude il concorso di normative regionali, fondate sulle rispettive competenze (p.es. quella sul governo del territorio) volte al conseguimento di finalità di tutela ambientale. La Regione non può adottare misure dirette ad ostacolare la circolazione di persone e cose tra le Regioni. Il problema dello smaltimento dei rifiuti radioattivi ha una dimensione nazionale e non può essere risolto dal legislatore regionale sulla base del criterio della autosufficienza a livello regionale, poiché occorre tenere conto della possibile irregolare distribuzione di quei rifiuti sul territorio nazionale.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale della l.r. Molise 22/2005.