Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, lett. c), e comma 5; 2, comma 1, lett. k) e o); 3, comma 1, lett. c); 16, commi 1, 6 e 7; 20, comma 1; 21 e 22, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Motivi di ricorsi e decisione della Corte (non sono riportate le censure dichiarate inammissibili)
L'art. 1, comma 3, lett. c), della legge regionale impugnata prevede, tra gli obiettivi che
Il Governo ravvisa violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione (la compatibilità ambientale fa parte della tutela dell'ambiente, rientrante nella legislazione esclusiva dello Stato) e anche dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per violazione del principio fondamentale posto dall'art. 69, comma 1, lett. e), del d.lgs. 112/1998, che riserva allo Stato la determinazione di valori limite, standard, obiettivi di qualità e sicurezza e norme tecniche necessari al raggiungimento di un livello adeguato di tutela dell'ambiente sul territorio nazionale.
Osserva
All'obiettivo della riduzione delle emissioni concorrono misure e politiche che sicuramente rientrano anche nel campo proprio delle competenze regionali (quali, ad esempio, l'azione di informazione ed educazione per il razionale utilizzo dell'energia; la elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica volti ad assicurare il contenimento energetico; la predisposizione dei piani urbani del traffico).
L'art. 2, comma 1, lett. k), della l.r. 26/2004 attribuisce alla Regione il compito di rilasciare l'intesa di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale), convertito nella legge 9 aprile 2002, n. 55.
Secondo il Governo, la previsione viola l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto con il principio fondamentale espresso nel citato art. 1 del d.l., secondo il quale l'intesa deve intervenire con
La disposizione regionale censurata richiama genericamente l'intesa di cui d.l. 7/2002, convertito nella l. 55/2002), senza alcuno specifico riferimento a quella prevista dal comma 1 dell'art. 1 di tale legge, è però evidente che essa, quando richiama l'intesa, fa riferimento a quella prevista dal comma 2, dell'art. 1 del d.l. citato, in quanto si tratta dell'unica intesa che riguarda direttamente la singola Regione.
Anche interpretandola riferita anche all'intesa di cui al comma 1, (intesa con
L'art. 16 stabilisce che
Il Governo ravvisa violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, il quale attribuendo ai comuni la potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuite, escluderebbe che
Il legislatore regionale nell'ambito delle proprie materie legislative dispone discrezionalmente delle attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, ulteriori rispetto alle loro funzioni fondamentali, anche in considerazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui al primo comma dell'art. 118 della Costituzione, ma non può contestualmente pretendere di affidare ad un organo della Regione – neppure in via suppletiva – la potestà regolamentare propria dei comuni o delle province in riferimento a quanto attribuito loro dalla legge regionale medesima. Nei limiti, infatti, delle funzioni attribuite dalla legge regionale agli enti locali, solo quest'ultimi possono – come espressamente affermato nell'ultimo periodo del sesto comma dell'art. 117 Cost. – adottare i regolamenti relativi all'organizzazione ed all'esercizio delle funzioni loro affidate dalla Regione.
Dichiara illegittima la disposizione.
L'art. 20 disciplina le condizioni di esercizio degli impianti e stabilisce, al comma 1, che: «Gli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari dell'autorizzazione e possono essere messi definitivamente fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall'Amministrazione competente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. j), e dell'art. 3, comma 1, lett. b), secondo quanto disposto dall'art. 1-quinquies della legge 27 ottobre 2003, n. 290».
Secondo il Governo, la disposizione disciplina i criteri di messa fuori servizio degli impianti in modo non conforme alla normativa statale, la quale soltanto sarebbe competente a determinarli, dovendo esserne assicurata l'omogeneità su tutto il territorio nazionale al fine di garantire la sicurezza della rete nazionale.
Osserva
L'art. 20 censurato individua tale autorità nella Regione (art. 2, comma 1, lett. j)), e nelle province (art. 3, comma 1, lett. b)), le quali provvedono al rilascio delle autorizzazioni «all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione».
Per il resto, l'art. 20 richiama quanto disposto dall'art. 1-quinquies della l. 290/2003. Il richiamo deve intendersi operato alla necessità del previo parere conforme del Ministro delle attività produttive, espresso dopo aver sentito il Gestore della rete di trasmissione nazionale.
L'art. 20 della legge regionale impugnata fa riferimento unicamente agli impianti di produzione di energia che rientrano nell'ambito delle competenze provinciali e regionali, mentre fa espressamente salve «le competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti» (art. 2, comma 1, lett. j), non prevede alcun criterio per la messa fuori servizio degli impianti limitandosi solo a specificare quale sia l'autorità competente al riguardo.
L'art. 21 prevede che «
L'art. 22, comma 4, dispone che «
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 7, della l.r. Emilia-Romagna 26/2004; infondate o inammissibili tutte le altre questioni.