Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 8 aprile 2005, n. 7 (Interventi regionali per l'informazione, la prevenzione e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro)
Contenuto delle disposizioni impugnate
mobbing come molestie morali e psico-fisiche nell'ambiente di lavoro
Motivi del ricorso
L'espressione usata dal legislatore regionale, per la sua indeterminatezza, esige la successiva emanazione di atti amministrativi in materie riservate allo Stato; la nozione di mobbing è molto più complessa di quella di molestie come definita anche dalla normativa comunitaria, poiché le molestie costituiscono solo uno dei modi in cui può attuarsi il mobbing.
Decisione della Corte
Svolge le medesime considerazioni contenute nella sentenza 238/2006.
Dichiarazione:
Dichiara la questione infondata.