Sentenza n.238 - deposito 22 2006

Mobbing


Giudizio principale di legittimità costituzionale della legge della Regione Umbria 28 febbraio 2005, n. 18 (Tutela della salute psico-fisica della persona sul luogo di lavoro e contrasto dei fenomeni di mobbing)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La legge impugnata definisce il mobbing (molestie morali, persecuzioni e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro) (art.1); prevede lo svolgimento da parte della Regione di azioni di prevenzione, formazione, informazione, ricerca e assistenza medico-legale e psicologica (art. 2); la promozione di corsi di formazione professionale sul fenomeno mobbing (art. 3); prevede azioni di assistenza medico-legale e psicologica per il lavoratore vittima del mobbing e i suoi familiari (art. 4);  l'istituzione di sportelli anti-mobbing (art. 6); l'istituzione di un Osservatorio regionale sul mobbing (art. 7); lo svolgimento di attività di controllo da parte del Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 8).


Motivi del ricorso


La normativa regionale non limita l'ambito dell'intervento regionale e la tipologia dei luoghi di lavoro, rendendo in tal modo possibili ingerenze nei rapporti di lavoro pubblico statale, anche presso uffici del tribunale e di uffici territoriali del Governo (invadendo la competenza esclusiva statale di cui all'art. 117, comma secondo, lett. g), dell'art. 117 Cost.); crea uno strumento pervasivo e di non garantita neutralità per interventi nei rapporti contrattuali di lavoro e nelle attività imprenditoriali e delle pubbliche amministrazioni (invadendo la sfera dell'art. 117, comma secondo, lett. l), Cost.) e introduce una disciplina differenziata in assenza di principi fondamentali unificanti.


Decisione della Corte


La normativa in esame presenta elementi di analogia con la l.r. Abruzzo 26/2004, passata indenne dallo scrutinio di costituzionalità (a differenza della l.r. Lazio 16/2002, che si fondava su una autonoma definizione del fenomeno sociale chiamato mobbing) (359/2003 e 22/2006). Essa infatti non formula una definizione del mobbing con valenza generale, ma considera solo alcuni suoi aspetti già oggetto di valutazione in fattispecie sottoposte al vaglio dei giudici comuni e prevede azioni svolte dalla Regione “nel rispetto della normativa statale vigente e dell'ordinamento comunitario”. Poiché non presenta disposizioni contrastanti con le normative di cui si postula il rispetto, tale affermazione fornisce un criterio interpretativo utile al positivo scrutinio di legittimità costituzionale. Ritiene che la normativa non oltrepassi i limiti che la Corte ha riconosciuto alle Regioni affermando che esse possono intervenire con propri atti normativi anche con misure di sostegno idonee a studiare il fenomeno in tutti i suoi profili ed a prevenirlo o limitarlo nelle sue conseguenze.


Dichiarazione:


Dichiara la questione infondata.