Sentenza n.237 - deposito 22 2006


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 della Provincia autonoma di Trento (Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L' art. 13 estende le medesime previsioni alle sale giochi, ai circoli privati ed ai punti di raccolta di altri giochi autorizzati.


Motivi del ricorso


Le norme impugnate eccedono l'ambito delle competenze provinciali delineate dallo statuto speciale di autonomia, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'art. 117, comma secondo, lett. h), della Costituzione.


Decisione della Corte


Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno potestà legislativa in materia di esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. L'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e l'art. 39, comma 6, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo ed la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito dall'art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno modificato la precedente normativa, confermando la disciplina vigente in tema di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo e modificando quella in tema di apparecchi idonei per il gioco lecito, raggruppati in cinque categorie. La stessa disposizione ha stabilito che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (emanato il 27 ottobre 2003) sarebbe stato individuato il numero massimo di apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 110 TULPS installabili presso i pubblici esercizi e le prescrizioni da osservare ai fini dell'installazione, e ha modificato l'ultimo comma dell'art. 110 TULPS prevedendo che il questore può disporre la sospensione della licenza anche in caso di violazioni relative al numero di apparecchi installati. La materia in esame risulta pertanto compiutamente disciplinata dalla normativa statale che definisce la nozione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici d'azzardo e quella di apparecchi e congegni idonei per il gioco lecito; vieta i primi e consente i secondi; detta le sanzioni per le violazioni della disciplina relativa ai primi; stabilisce le prescrizioni che limitano l'utilizzo dei secondi (divieto di utilizzo per i minorenni, tipologia dei luoghi ove possono essere installati, necessità di un limite massimo numerico in relazione alle dimensioni, all'ubicazione ed alla natura dell'attività del locale che li ospita, ecc.). Tutte queste prescrizioni attengono alla materia dell'“ordine pubblico e sicurezza” non compresa nell'art. 9 dello Statuto e che l'art. 117, secondo comma, lett. h), Cost. attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Essa si riferisce «all'adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico» (95/2005; 6, 162 e 428 del 2004 e 407/2002) e comprende non soltanto la disciplina dei giochi d'azzardo, ma, inevitabilmente, anche quella relativa ai giochi che, pur presentando un elemento aleatorio e distribuendo vincite, non sono ritenuti giochi d'azzardo (ipotesi di all'art. 110, c. 6, TULPS). Anche la disciplina relativa al numero massimo di apparecchi che possono essere installati in un determinato esercizio non attiene tanto alla sicurezza riferita allo svolgimento dell'attività da parte degli esercenti di un pubblico servizio, ma rientra nella materia che l'art. 9 dello statuto speciale riserva allo Stato, considerati i caratteri dei giochi per i quali sono predisposte tali apparecchiature (aleatorietà e possibilità di vincite, seppur modeste, in denaro), la conseguente forte capacità di attrazione e concentrazione di utenti e l'altrettanto elevata probabilità di usi illegali degli apparecchi medesimi.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 13 della l.p. Trento 3/2005.