Sentenza n.234 - deposito 13 2006


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 4, primo periodo, della legge della Regione Puglia 7 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 della Regione Puglia) promosso con tre ordinanze depositate il 6 settembre 2004 dal Tribunale di Lecce


Contenuto delle disposizioni impugnate


 



La disposizione impugnata stabilisce che, in considerazione degli eventi calamitosi verificatisi negli anni 2000, 2001 e 2002, le iscrizioni a ruolo operate dai Consorzi di bonifica per quegli anni e riportate in cartelle esattoriali ancora non pagate alla data di entrata in vigore della legge sono annullate.


Motivi del ricorso


La disposizione è irragionevole in quanto dispone l'annullamento delle iscrizioni a ruolo di contributi consortili relativi anche a zone non colpite da eventi calamitosi; sono ingiustificatamente penalizzati i consorziati che hanno pagato le cartelle esattoriali relative alle annualità dal 2000 al 2002 rispetto ai consorziati i quali, alla stessa data, non hanno ancora effettuato il pagamento delle cartelle. E' irragionevole che ai consorziati più diligenti non vengano essere restituite le somme versate in pagamento delle cartelle relative alle indicate annualità, mentre i consorziati meno diligenti non sono più tenuti ad alcun versamento a seguito dell'annullamento ope legis delle cartelle non ancora pagate.


Decisione della Corte


Ritiene fondata la questione inerente alla disparità di trattamento tra coloro che hanno pagato le cartelle esattoriali e coloro che non le hanno ancora pagate. La disciplina prevista dalla norma si pone in contrasto con il principio di uguaglianza perché esclude l'obbligo del pagamento dei contributi consortili e nello stesso tempo non consente la loro restituzione, se sono stati pagati entro una determinata data. Ravvisa in ciò una ingiustificata disparità di trattamento di situazioni omogenee.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3, primo periodo, della l.r. Puglia 4/2003 nella parte in cui non prevede la ripetibilità delle somme pagate, entro la data di entrata in vigore della legge, in base alle cartelle esattoriali relative ai contributi in favore dei consorzi di bonifica per le annualità da 2000 a 2002.