Sentenza n.224 - deposito 13 2006


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 12, comma 2, e 63, comma 1, della legge della Regione Lombardia 7 gennaio 1986, n. 1 (Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio-assistenziali della Regione Lombardia), promosso con ordinanza del 10 dicembre 2004 dal Tribunale di Busto Arsizio, sezione distaccata di Gallarate


Contenuto delle disposizioni impugnate


Le disposizioni censurate prevedono la facoltà per la Regione di assicurare i servizi socio-assistenziali rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni; condizionano la fruizione di tali servizi, per coloro che non versano in stato di bisogno, all'obbligo di contribuzione nella spesa, e stabiliscono che il relativo onere può gravare a totale carico del beneficiario



 



 



 



 


Motivi del ricorso


Il giudizio ha ad oggetto la richiesta, avanzata dal Comune di Albizzate, di condanna di un disabile in condizione di gravità, all'integrale pagamento delle quote relative alla sua frequentazione di un Centro socio educativo, richiesta motivata dal fatto che egli non aveva prodotto la dichiarazione autocertificativa del proprio reddito, dato necessario per il beneficio della gratuità delle prestazioni. Nell'attuale assetto costituzionale, lo Stato ha competenza legislativa esclusiva in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ex art. 117, comma secondo, lett. m), della Costituzione. Il servizio erogato nel giudizio in esame rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni in materia socio-assistenziale, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lett. f), della l. 328/2000, recante la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. L'art. 12, comma 2, censurato non attribuisce a tutti, senza alcuna distinzione, il diritto agli interventi di sostegno e di supporto che rientrano nei livelli minimi delle prestazioni in materia socio-assistenziale; l'art. 63, comma 1, nella parte in cui prevede la contribuzione finanziaria del soggetto che beneficia dell'intervento socio-assistenziale, a prescindere dalla collocazione di tale intervento fra le prestazioni rientranti nei livelli essenziali, contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, che riserva allo Stato non solo l'individuazione di tali prestazioni, ma anche, in ragione dei valori sanciti dagli artt. 2, 3 e 38, terzo comma, della Costituzione, la eventuale scelta in ordine alla loro onerosità o meno.


Decisione della Corte


Il giudice remittente deve decidere in ordine alla sussistenza, o meno, in capo a M. R. dell'obbligo di pagamento della prestazione socio-assistenziale di cui ha già usufruito. La prima censura, relativa all'art. 12, comma 2, nella parte in cui riconosce il diritto alla prestazione socio-assistenziale direttamente a chi versa in una situazione di bisogno economico e solo in via subordinata a chi non si trova in tale situazione, risulta priva del requisito della rilevanza ed è quindi inammissibile. Inammissibili anche le altre censure, secondo cui le norme impugnate condizionerebbero la fruizione delle prestazioni socio-assistenziali rientranti nei livelli minimi da parte di coloro che non versano in stato di bisogno, all'obbligo di contribuzione alla relativa spesa da parte di questi ultimi, perché si fondano sul presupposto che la prestazione erogata a favore del convenuto nel giudizio in corso rientri tra quelle individuate come espressione di livelli essenziali delle prestazioni in materia socio-assistenziale di cui all'art. 22, comma 2, lett. f), della l. 328/2000. La norma da ultimo citata elenca una serie di prestazioni del tutto eterogenee, differenziate tra di loro sia per il contenuto sia per le condizioni legittimanti la loro erogazione. Non viene fornito alcun elemento circa la effettiva tipologia delle prestazioni godute da M. R., rendendo in tal modo impossibile il controllo della loro riconducibilità a quelle previste dalla norma di riferimento.


Dichiarazione:


Dichiara la manifesta inammissibilità della questione.