Sentenza n.221 - deposito 13 2006


Giudizi per conflitto di attribuzione in relazione all'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415-bis c.p.p. emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia del 29 aprile 2003 e all'ordinanza del Tribunale di Venezia del 21 dicembre 2004, promossi con ricorsi della Regione Lombardia


Contenuto delle disposizioni impugnate


Ai consiglieri S. e M. viene contestato il reato di diffamazione aggravata in relazione all'invio, al medesimo giornaleIl secondo provvedimento consiste nell'ordinanza con la quale il Tribunale di Venezia, ufficio del giudice monocratico penale di Mestre, all'udienza del 21 dicembre 2004, nell'ambito dello stesso procedimento penale, che aveva disposto la prosecuzione del procedimento, non intendendo di accedere ad una richiesta assolutoria prima del dibattimento.


Motivi del ricorso


Le dichiarazioni rese dai consiglieri costituiscono divulgazione di una serie di iniziative istituzionali intraprese in precedenza, anche con altri consiglieri, relative alla necessità di interventi nella lotta alla criminalità ad opera di immigrati clandestini in Lombardia, in particolare nella Provincia di Bergamo, e risultano funzionalmente connesse all'attività politico-consiliare. L'iniziativa della Procura della Repubblica di Venezia arreca pregiudizio all'autonomia costituzionalmente garantita alla Regione ed ai suoi organi, tra cui il Consiglio regionale. Le mozioni presentate dai tre consiglieri al Consiglio regionale sono funzionalmente connesse con le interviste rilasciate e la lettera inviata . Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la Regione Lombardia ha approvato la l.r. 26/2004 in materia di insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell'art. 122, comma 4, della Costituzione. In attuazione di tale normativa il Consiglio regionale aveva deliberato, nella seduta del 23 novembre 2004, di «esprimersi favorevolmente» circa la sussistenza della causa di insindacabilità di cui agli artt. 122, comma quarto, della Costituzione e 7 dello statuto della Regione Lombardia. La delibera era stata trasmessa all'autorità giudiziaria che però non aveva accolto richiesta di assoluzione avanzata dai difensori dei consiglieri regionali e, all'udienza del 21 dicembre 2004, aveva disposto il rinvio ad una successiva udienza. La Regione propone l'ulteriore conflitto di attribuzione chiedendo l'annullamento dell'ordinanza previa declaratoria di non spettanza del relativo potere in capo all'autorità giudiziaria.


Decisione della Corte


La l.r. Lombardia 26/2004 che ha introdotto la normativa in materia di insindacabilità dei consiglieri regionali ai sensi dell'art. 122, comma quarto, della Costituzione non può assumere rilievo alla stregua di norma interposta, poiché essa ha soltanto la funzione di regolare le cadenze procedurali interne, inerenti allo scrutinio consiliare relativo alla deliberazione sulla insindacabilità (quali p.es. l'onere, per il consigliere regionale di investire l'organo consiliare e l'obbligo per il Consiglio di procedere alla valutazione della sussistenza della garanzia entro un termine definito). La fonte normativa della guarentigia rimane l'art. 122, comma quarto, della Costituzione, cui soltanto si connette l'effetto “inibitorio” della delibera consiliare di insindacabilità. Gli atti di funzione consiliare invocati dalla Regione a copertura della insindacabilità risultano soggettivamente diversificati: la mozione del 23 aprile 2002 risulta sottoscritta solo da due dei tre consiglieri; rispetto al terzo, l'unica scriminante funzionale – nei confronti della quale le interviste apparse sulla stampa nelle edizioni del 26 marzo e del 13 aprile 2002 dovrebbero costituire mera divulgazione – è rappresentata dalla mozione n. 106 presentata il 6 febbraio 2001. Il nesso funzionale non può però tollerare segmenti temporali di tale ampiezza da risultare incompatibile con la finalità divulgativa: con la nozione di “sostanziale contestualità” la Corte ha rappresentato l'esigenza di un medesimo contesto temporale tra atto tipico e sua divulgazione, pena l' interruzione del nesso funzionale. Il requisito della contestualità non può essere considerato sussistente quando tra opinione espressa e la sua divulgazione intercorre un arco temporale di tale ampiezza (oltre un anno tra dichiarazione resa alla stampa e sua divulgazione). Le dichiarazioni oggetto della incriminazione non possono neanche considerarsi divulgative del contenuto della mozione in questione, difettando la sostanziale corrispondenza di contenuto fra le une e l'altra. La mozione del 6 febbraio 2001 stigmatizzava la carenza degli organici di polizia della Provincia di Bergamo, mentre le dichiarazioni rese alla stampa – sia le due interviste rilasciate da B., sia la “lettera aperta” a firma di consiglieri S. e M. – hanno ad oggetto l'azione della magistratura. Non ritiene sussistente un utile collegamento temporale neanche tra la mozione n. 273 del 23 aprile 2002 (concernente solo i consiglieri S. e M.) rispetto alla pubblicazione, in data 13 aprile 2002, sulla stampa locale di una “lettera aperta” a loro firma. Secondo la giurisprudenza della Corte, l'atto funzionale può anche seguire alle dichiarazioni esterne, ma entro un arco talmente compresso di tempo da poter affermare la «sostanziale contestualità» fra l'uno e le altre. Tale ipotesi non ricorre nella specie, sussistendo uno iato temporale – dieci giorni – considerevole tra la dichiarazione apparsa sulla stampa e la mozione proposta, così da invertire l'ordine logico, prima che giuridico, tra atto consiliare e sua divulgazione.


Dichiarazione:


Dichiara che spetta allo Stato – e per esso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ed al Tribunale di Venezia – adottare nei confronti dei tre consiglieri della Regione Lombardia i provvedimenti in relazione ai quali sono stati sollevati i conflitti.