Conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Emilia Romagna in relazione alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) 1° agosto 2003, n. 67 (Primo programma delle opere strategiche – legge n. 443/2001 – Metro leggero automatico di Bologna).
Contenuto delle disposizioni impugnate
La deliberazione CIPE approva, con le prescrizioni imposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana di Bologna, esplicitamente contemplato tra le opere che il Ministero e la Regione individuano come di preminente interesse strategico, la cui realizzazione deve seguire le procedure indicate dal d.lgs. 190/2002 attuativo della l. 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).
Motivi del ricorso
Violazione degli articoli 117, 118 e 136 (in relazione al giudicato costituzionale formatosi sulla sentenza n. 303/2003) della Costituzione; dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 443/2001; dell'art. 3, comma 6, lettera b), del d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190 attuativo della legge 443/2001, che prevede modalità specifiche di superamento del dissenso regionale, distinguendo a seconda che si tratti di infrastrutture di carattere interregionale o internazionale od altro. In particolare, la Regione osserva di non essere stata coinvolta nell'approvazione del Programma della infrastrutture pubbliche e private, e che la deliberazione CIPE è stata assunta avendo invitato alla relativa riunione il Presidente della Regione meno di 24 ore prima e nonostante la Regione avesse già manifestato il proprio dissenso. Rammenta come elemento essenziale per il rispetto delle competenze costituzionali delle Regioni sia, con riferimento alla sentenza n. 303/2003, la previsione di una intesa tra Stato e Regioni, alla quale sia subordinata l'operatività della disciplina relativa a tale tipo di opere.
Decisione della Corte
La sentenza n. 303/2003 aveva chiarito che l'attrazione a livello statale di funzioni amministrative in forza dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione comporta che queste funzioni possono essere organizzate e regolate solo dalla legge statale, e inoltre che i principi di sussidiarietà ed adeguatezza che determinano la “ascesa” della funzione amministrativa convivono con il normale riparto delle competenza e ne giustificano una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante è proporzionata, non risulta affetta da irragionevolezza, è oggetto di un accordo stipulato con la Regione interessata. Non può essere riconosciuta efficacia vincolante al programma sul quale le Regioni interessate non abbiano raggiunto l'intesa per la parte che le riguarda. Nella stessa sentenza 303, la Corte ha condiviso la scelta legislativa operata dall'art. 3, quinto comma, del d.lgs. 190/2002, di coinvolgere pienamente la Regione interessata, tramite la partecipazione alla riunione del CIPE ed il consenso ai fini della intesa sulla localizzazione. L'art. 5 del d.lgs. 190/2002 prevede procedure differenti per superare l'eventuale dissenso regionale, distinguendo le infrastrutture di carattere interregionale o internazionale dalle altre. Nel primo caso (opera di rilievo interregionale o internazionale) la lettera a) del comma 5 del d.lgs. 190/2002 prevede che esso possa essere superato (con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le infrastrutture). Nel secondo caso (altre infrastrutture ed insediamenti produttivi), il maggior interesse della Regione alla realizzazione è tutelato al punto che essa può paralizzare l'approvazione del progetto e la localizzazione dell'opera (lettera b) del comma 5 del d.lgs. 190/2002). Per quanto riguarda il primo profilo, il progetto della metropolitana di Bologna è stato approvato con alcuni atti regionali: l'intesa è stata raggiunta con atto bilaterale adottato il 19 dicembre 2003 e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dai ministri delle infrastrutture e dell'ambiente e della tutela del territorio e dal presidente della Regione, in quanto l'opera è stata ritenuta di "preminente interesse strategico". Per quanto concerne invece il secondo profilo, la deliberazione CIPE 1° agosto 2003 che approva il progetto preliminare della metropolitana è stata adottata senza il previo necessario consenso della Regione interessata. La Giunta regionale aveva anzi espressamente manifestato l'impossibilità di esprimere una valutazione positiva in merito al Progetto medesimo. Il mancato rispetto dell'art. 3 del d.lgs. 190/2002 costituisce violazione del principio di leale collaborazione, la cui osservanza è tanto più necessaria in una procedura che integra l'esercizio in sussidiarietà da parte di organi statali di rilevanti poteri in materie di competenza regionale.
Dichiarazione:
Dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la programmazione economica, approvare il progetto in assenza del consenso della Regione Emilia Romagna ovvero senza il rispetto delle procedure previste per il superamento del dissenso regionale e conseguentemente annulla la deliberazione CIPE 67/2003.