Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 60, comma 1, n. 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), promosso con ordinanza del 10 dicembre 2004 dal Tribunale di Massa
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata stabilisce che sono ineleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia.
Motivi del ricorso
Mentre la disposizione impugnata sancisce l'ineleggibilità a determinate cariche elettive dei soggetti dalla stessa indicati, l'art. 63, comma 1, numero 1, del medesimo d.lgs. 267/2000 stabilisce, rispetto alle stesse cariche, soltanto l'incompatibilità (fra gli altri) degli amministratori e dipendenti «con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia», determinando una irragionevole disparità di trattamento. Ravvisa lesione degli artt. 2, 3 e 51 Cost. sotto il profilo della limitazione all'esercizio del diritto costituzionalmente garantito all'accesso alle cariche elettive.
Decisione della Corte
La disciplina legislativa è diversa e con effetti sostanziali rilevanti (ineleggibilità o incompatibilità) a seconda che si tratti di rappresentanti legali o di dirigenti di società con capitale maggioritario di un ente locale, ovvero di amministratori o dipendenti di organismi (enti, istituti o aziende, comprese, secondo la giurisprudenza, le società per azioni) sottoposti a vigilanza dell'ente stesso o da questo finanziati. I primi sono titolari di compiti in persone giuridiche delle quali l'ente locale contribuisce a formare la volontà, tramite la partecipazione azionaria maggioritaria. I secondi sono titolari di compiti in organismi che sono solo controllati dall'esterno dall'ente locale, tramite la vigilanza o la concessione di sovvenzioni. Nel primo caso, l'ente locale controlla la società dall'interno: la norma prescrive una conseguenza giuridica (l'ineleggibilità) intesa a prevenire l'eventualità che il candidato ponga in essere, mediante l'esercizio dei poteri (anche “di influenza”) connessi alla sua carica nella società, indebite pressioni sugli elettori. Nel secondo caso, il controllo dell'ente locale (attraverso la vigilanza o il sovvenzionamento) riguarda solo l'attività e non la riguarda neppure necessariamente nella sua interezza, donde una conseguenza giuridica meno grave (l'incompatibilità), che ha lo scopo di evitare conflitti d'interesse tra gli amministratori o dipendenti dell'ente, istituto o azienda, da una parte e, dall'altra, l'ente locale che su tali organismi esercita il controllo. Le fattispecie normative non sono comparabili.
Dichiarazione:
Dichiara la questione infondata.