Sentenza n.214 - deposito 1 2006

Interventi infrastrutturali


Giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, commi 5, 7 e 9; 10, comma 10; 12 commi da 1 a 5 e 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, promossi dalle Regioni Toscana , Campania, Veneto e Abruzzo


Contenuto delle disposizioni impugnate


 



art. 5, comma 5, del d.l. 35/2005, convertito dalla l. 80/2005, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono dichiarati interventi infrastrutturali strategici e urgenti, ai sensi dell'art. 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le opere ed i lavori previsti nell'ambito delle concessioni autostradali già assentite, non inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la cui realizzazione o il cui completamento sono indispensabili per lo sviluppo economico del Paese.



  abilitato a disciplinare questa materia per l., anche se quelle funzioni amministrative sono riconducibili a materie di legislazione concorrente. Tuttavia i principî di sussidiarietà e di adeguatezza, in forza dei quali si verifica l'ascesa della funzione normativa (dal livello regionale a quello statale), convivono con il normale riparto di competenze contenuto nel Titolo V della Costituzione e possono giustificarne una deroga solo se la valutazione dell'interesse pubblico sottostante all'assunzione di funzioni regionali da parte dello Stato sia proporzionata, non risulti affetta da irragionevolezza alla stregua di uno scrutinio stretto di costituzionalità e sia oggetto di un coinvolgimento della Regione interessata (383, 285, 270 e 242 del 2005; 6/2004).



L'art. 5, comma 5, del d.l. 35/2005 si riferisce alla realizzazione di opere e lavori previsti nell'ambito di concessioni autostradali (e dunque di opere che interferiscono con materie di potestà legislativa concorrente, quali il governo del territorio e le grandi reti di trasporto), ma non prevede alcun coinvolgimento delle Regioni.



 



L'Secondo le Regioni, la previsione non garantisce il rispetto delle attribuzioni regionali coinvolte, essendo a tal fine necessaria la previsione di un'intesa con la Regione medesima, in caso di opera regionale, e del parere preventivo della Regione, in caso di opera sovraregionale.



bis, del d.l. 67/1997, e stabilisce che i commissari, per l'attuazione degli interventi, «provvedono in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonché dei principî generali dell'ordinamento». Le Regioni ravvisano contrasto con gli artt. 117 e 118 Cost., perché non viene richiamato il precedente comma 4 del medesimo art. 13, secondo il quale, in caso di opere di competenza regionale, provinciale e comunale, i provvedimenti necessari per assicurare la tempestiva esecuzione dei lavori adottati dal commissario sono dallo stesso comunicati al Presidente della Regione o della provincia e al sindaco del comune territorialmente interessati, i quali – entro quindici giorni dalla ricezione – possono disporre la sospensione dei provvedimenti commissariali anche provvedendo diversamente. Il mancato richiamo di quest'ultima previsione fa sorgere il dubbio che, per le opere contemplate dall'art. 5 del d.l. 35/2005, il commissario possa agire senza che la Regione e gli enti locali possano intervenire sui provvedimenti rientranti nelle rispettive competenze, con lesione delle attribuzioni regionali incise dall'attività commissariale. La Corte non condivide la censura: il mancato richiamo di una disposizione non può far ritenere che essa possa non essere applicata.



L'la Regione ha dichiarato che l'intesa soddisfa le sue richieste. 



La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere.



Il   esclusiva  la illegittimità della disposizione.



I dispongono la trasformazione dell'Ente nazionale del turismo (ENIT) nell'Agenzia nazionale del turismo, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, sottoposto all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive, e la successione dell'Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ENIT. Le Regioni riscontrano violazione degli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., poiché la legge statale interviene in una materia di competenza regionale, prevedendo solo in maniera indeterminata la partecipazione di rappresentanti della Regione e stabilendo comunque la soggezione dell'attività dell'Agenzia al controllo ministeriale. Dall'esame dello schema di regolamento che disciplina l'attività dell'Agenzia, sul quale è stata raggiunta l'intesa in seno alla Conferenza Stato-Regioni, dalle modalità di nomina degli organi dell'ente e dai limiti posti alla attività dell'Agenzia, la Corte ritiene che sussistano gli elementi chiesti dalla giurisprudenza costituzionale per l'attrazione a livello centrale di funzioni amministrative e per la disciplina del loro servizio.



comma 5 del medesimo art. 12 del d.l. 35/2005 viene impugnato nella parte in cui stabilisce che l'Agenzia nazionale del turismo provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento anche mediante contributi delle Regioni. Le Regioni denunciano la violazione dell'art. 119 Cost., poiché, per il funzionamento di un organismo statale, imporrebbe alle Regioni oneri da esse non previsti e non decisi. Osserva la Corte che la disposizione non enuncia alcun criterio in ordine alla quantificazione dei contributi regionali, ma si limita a consentire all'Agenzia di incamerare i contributi che le Regioni medesime intendessero devolvere a suo favore.



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 5, e 12, comma 1, del d.l. 35/2005 convertito dalla l. 80/2005; inammissibili o infondate tutte le altre questioni.