Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della l.r. 28 febbraio 1994, n. 6 – Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 2 censurato sostituisce l'art. 2 della l.r. 6/2004: le lett. a), b) e c) indicano i luoghi nei quali la raccolta dei tartufi è libera; l'art. 4 indica i limiti massimi di estensione delle tartufaie controllate.
Motivi del ricorso
Contrasto con gli l'art. 117, commi secondo, lett. l), s) e terzo, della Costituzione: l'art. 2 amplia gli ambiti territoriali in cui la raccolta è libera, rispetto a quanto previsto dalla legge-quadro 16 dicembre 1985, n. 752, incidendo nella materia della tutela dell'ambiente, di esclusiva competenza statale e violando i principi fondamentali dettati dalla legge-quadro; l'art. 4 deroga ai principi fondamentali fissati nell'art. 3 della legge statale e incide nella materia dell'ordinamento civile, di esclusiva competenza statale, venendo ad alterare il regime della proprietà dei tartufi, che non segue la proprietà del fondo, ma spetta a coloro che conducono le tartufaie.
Decisione della Corte
La normativa censurata si inserisce nella materia della valorizzazione dei beni ambientali, di competenza concorrente. Il patrimonio tartuficolo costituisce risorsa ambientale la cui valorizzazione compete alla Regione nel rispetto dei principi fondamentali dettati dal legislatore statale con la l. 752/1985, il cui art. 3 stabilisce che la raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati. Ravvisa la illegittimità delle lett. b) e c) censurate, che fanno riferimento ad ambienti territoriali del tutto diversi dai boschi e terreni non coltivati cui fa riferimento l'art. 3 della l. 752/1985. Ritiene infondata la censura relativa all'art. 4: la l. 752/1985 fornisce una definizione alquanto generica di tartufaie controllate: spetta alla Regione adottare la normativa di dettaglio per la concreta individuazione dei requisiti per il riconoscimento di tartufaia controllata.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, lett. b) e c), della l.r. Umbria 8/2004; infondata la seconda questione.