Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4 (Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La normativa impugnata prevede iniziative di solidarietà internazionale rivolte prioritariamente ai Paesi che, in base agli indici di sviluppo e qualità della vita, versano in condizioni di particolare disagio. Indica quali sono i soggetti di cooperazione solidale internazionale all'autosviluppo sostenibile e gli altri che possono partecipare con i primi a determinate condizioni (art. 3); precisa i criteri generali per la individuazione delle iniziative provinciali di solidarietà internazionale, i Paesi destinatari delle iniziative di solidarietà (art. 4) e la tipologia di azioni ed interventi di solidarietà internazionale (art. 5); definisce i programmi di cooperazione decentrata e ne indica le caratteristiche (art. 7).
Motivi del ricorso
La normativa impugnata riguarda la materia della cooperazione decentrata, che attiene direttamente a quella della cooperazione allo sviluppo, a sua volta attinente alla cooperazione internazionale costituente parte integrante della politica estera dell'Italia, e dunque ad un campo riservato alla competenza esclusiva statale (art. 117, comma secondo, lett. a), della Costituzione).
La materia esula da quelle attribuite alla Provincia autonoma per competenza statutaria. Le disposizioni contrastano con la legge 26 febbraio 1987, n. 49 (Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo) che rimette al Ministro degli affari esteri la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, dei settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo, la indicazione degli strumenti di intervento e la funzione di promuovere e coordinare ogni iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.
Decisione della Corte
L'art. 117, comma secondo, lett. a), della Costituzione distingue tra meri "rapporti internazionali" e "politica estera", introducendo una dicotomia che non si ritrova nel terzo comma dello stesso art. 117, che inserisce la materia internazionale nella competenza concorrente. La politica estera costituisce quindi una componente peculiare e tipica dell'attività dello Stato e ha un significato diverso e specifico rispetto ai "rapporti internazionali".
Mentre i "rapporti internazionali" sono astrattamente riferibili a singole relazioni, dotate di elementi di estraneità rispetto al nostro ordinamento, la "politica estera" concerne l'attività internazionale dello Stato unitariamente considerata in rapporto alle sue finalità ed al suo indirizzo.
Le attività di cooperazione internazionale disciplinate nelle disposizioni censurate sono destinate ad incidere sulla politica estera nazionale, prerogativa esclusiva dello Stato, come espressamente sancito dall'art. 1 della l. 49/1987, in base al quale la cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP .
La legge impugnata prevede un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza nonché dei destinatari dei benefici sulla base dei criteri fissati dalla stessa Provincia per l'individuazione dei progetti da adottare.
Implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati a offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni e agli Stati beneficiari ed entrando in tal modo pienamente nella materia della cooperazione internazionale, la legge provinciale finisce con l'autorizzare e disciplinare una serie di attività tipiche della politica estera, riservata in modo esclusivo allo Stato.
Il semplice richiamo al rispetto della Costituzione e della legislazione attuativa della riforma costituzionale non vale ad escludere la lesione della sfera di competenza statale.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 3, 4 , 5 e 7 della l.p. Trento 4/2005.