Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, lett. b), della legge della Regione Umbria 1° febbraio 2005 n. 12 (Struttura organizzativa e dirigenza della presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)
Contenuto delle disposizioni impugnate
La disposizione censurata prevede che il Consiglio e
Motivi del ricorso
La disposizione viola il principio costituzionale del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, ribadito dalla costante giurisprudenza costituzionale (205 e 34 del 2005; 274/2003; 194/2002; 1/1999).
Decisione della Corte
L'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato ex se, in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, valido presupposto per una riserva di posti. La normativa censurata, nel riferirsi a tutti coloro che abbiano svolto una qualsiasi attività a favore della Regione nell'arco di un decennio, non identifica, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, alcuna particolare ragione giustificatrice della deroga al principio del pubblico concorso previsto dall'art. 97, terzo comma, Cost., e si risolve in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone.
Dichiarazione:
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. b), della l.r. Umbria 12/2005.