Sentenza n.205 - deposito 26 2006


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1 e 2, lett. b), della legge della Regione Umbria 1° febbraio 2005 n. 12 (Struttura organizzativa e dirigenza della presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata prevede che il Consiglio e la Giunta regionale possono riservare posti nel limite del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di soggetti che abbiano già avuto rapporti di lavoro con le predette amministrazioni, ad eccezione di quelli attivati dai gruppi consiliari (comma 1) e che i soggetti di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare ai concorsi banditi dall'amministrazione di appartenenza a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno (in particolare dei titoli di studio); b) abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato a tempo determinato, per una durata di almeno 24 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1995 e il 31 dicembre 2004 (comma 2).



 



 


Motivi del ricorso


La disposizione viola il principio costituzionale del pubblico concorso per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, ribadito dalla costante giurisprudenza costituzionale (205 e 34 del 2005; 274/2003; 194/2002; 1/1999).


Decisione della Corte


L'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non può essere considerato ex se, in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, valido presupposto per una riserva di posti. La normativa censurata, nel riferirsi a tutti coloro che abbiano svolto una qualsiasi attività a favore della Regione nell'arco di un decennio, non identifica, come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale, alcuna particolare ragione giustificatrice della deroga al principio del pubblico concorso previsto dall'art. 97, terzo comma, Cost., e si risolve in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. b), della l.r. Umbria 12/2005.