Sentenza n.199 - deposito 11 2006


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004), promosso con ordinanza del 7 giugno 2005 dal Giudice di pace di Milano


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive negli esercizi di  vendita al dettaglio in sede fissa, distinguendo per tipologia (esercizi di  vicinato; media struttura di vendita; grande struttura di vendita) (comma 1); prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, la sospensione dell\'attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni per il caso di reiterazione della violazione e precisa i caratteri della reiterazione (comma 2).


Motivi del ricorso


Il giudizio di costituzionalità è stato instaurato all'interno di un ricorso ex art. 22 della l. 689/1981, con cui una società aveva chiesto al giudice di pace l'annullamento di un'ordinanza con la quale il Comune di Cesano Boscone aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell'art. 11, comma 4, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (recante la riforma della disciplina del commercio), correlato all'art. 7 della l.r. Lombardia 5/2004, in quanto la società esercente l'attività di vendita al dettaglio (grande struttura) non aveva osservato la chiusura domenicale dell'esercizio commerciale. Il d.lgs. 114/1998 sancisce la regola generale della libertà dell'orario di apertura, prevede l'obbligo di chiusura domenicale e, per la sua violazione, prevede una sanzione pecuniaria. La norma impugnata aumenta la sanzione amministrativa e la differenzia a seconda della tipologia degli esercizi di vicinato (struttura media o grande dell'impresa commerciale); dispone, in caso di reiterazione, la sospensione dell'attività di vendita. Ravvisa violazione dell'art. 3 Cost., in quanto gli stessi fatti sono puniti più severamente nella Regione Lombardia, mentre nelle altre Regioni vigono le meno severe sanzioni del d.lgs. n. 114/1998.


Decisione della Corte


Dichiara inammissibile la censura relativa al comma 2 dell'art. 7 per difetto di rilevanza, in quanto esso non deve essere applicato nel giudizio. Riguardo alla censura mossa al comma 1, osserva che nel nuovo assetto costituzionale, la materia commercio rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'art. 117 Cost., e che pertanto il d.lgs. 114/1998 si applica soltanto alle Regioni che non hanno emanato una propria legislazione, mentre la Regione Lombardia ha già provveduto a disciplinare in modo autonomo la materia stessa. La Regione, in quanto titolare della potestà legislativa sostanziale in una determinata materia, possiede anche la competenza a prevedere le sanzioni per la violazione delle norme regionali nella materia medesima (106 e 63 del 2006); la diversificazione delle legislazioni regionali in una materia appartenente alla competenza residuale delle Regioni costituisce conseguenza naturale delle stesse disposizioni costituzionali. La previsione di sanzioni pecuniarie progressivamente crescenti in relazione alla tipologia e alle dimensioni degli esercizi commerciali non è irragionevole, ma risponde alla necessità di diversificare le sanzioni in rapporto alle differenze di mole, di struttura, di organizzazione e di funzionamento esistente tra i vari esercizi di vendita (176/2004; 59/1975).


Dichiarazione:


Dichiara le censure parte inammissibili e parte infondate.