Sentenza n.190 - deposito 11 2006


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 8-bis del d.l. 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, promosso con ordinanza del 6 ottobre 2005 dal TAR Puglia, sezione di Lecce


Contenuto delle disposizioni impugnate


 



La disposizione impugnata stabilisce che le riserve di posti previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), si applicano alle procedure concorsuali relative al reclutamento dei dirigenti scolastici (art. 29 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), incluse quelle per il conferimento degli incarichi di presidenza, di durata annuale, negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte.


Motivi del ricorso


Il ricorso è stato sollevato all'interno di un giudizio promosso da alcuni docenti per l'annullamento della graduatoria, nella parte in cui è riconosciuto ai concorrenti il diritto alla riserva dei posti in applicazione dell'art. 8-bis censurato. Secondo il TAR remittente, il principio secondo cui le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni presuppongono lo stato di disoccupazione del soggetto interessato, persiste anche dopo l'entrata in vigore della l. 68/1999, e l'impugnato art. 8-bis introduce una deroga a questo principio per i soli dirigenti scolastici e per gli incarichi di presidenza. Ravvisa contrasto: con l'art. 3 Cost., poiché il riconoscimento della tutela incondizionata alle categorie protette comprime posizioni giuridiche consolidate in capo ad altri soggetti; con l'art. 4 Cost., per gli stessi motivi, essendo questo volto a promuovere le condizioni idonee a rendere effettivo l'esercizio del diritto al lavoro, mentre la norma censurata viola il diritto al lavoro di coloro che perdono il posto; con l'art. 38, terzo comma, Cost., poiché la disposizione impugnata non si limita a favorire l'avviamento professionale, ma promuove indiscriminatamente lo sviluppo di carriera; con l'art. 97 Cost., per la compressione dell'esigenza della pubblica amministrazione alla selezione dei soggetti maggiormente idonei a ricoprire le posizioni di responsabilità, così travalicando il livello di tutela riconoscibile ai soggetti svantaggiati.


Decisione della Corte


Ricostruisce il quadro normativo in materia di tutela del lavoro dei disabili e di reclutamento dei dirigenti scolastici e osserva che le quote di riserva nelle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni postulano necessariamente lo stato di disoccupazione del soggetto interessato, anche dopo l'entrata in vigore della l. 68/1999. In base agli artt. 3 e 97 Cost., la progressione di carriera dei dipendenti pubblici deve avvenire nel rispetto dei principi di eguaglianza e di imparzialità, a seguito di valutazioni comparative della preparazione e delle esperienze professionali. L'art. 38, terzo comma, Cost. dispone che i disabili hanno diritto «all'avviamento professionale». Dunque, i disabili sono favoriti nell'accesso alle attività professionali e nell'inserimento nei posti di lavoro. In applicazione di quest'ultima norma costituzionale, la legislazione ordinaria stabilisce, a tutela dei disabili, il diritto al lavoro e alla conservazione del posto, speciali modalità per lo svolgimento dei concorsi, la precedenza nell'assegnazione della sede e nelle procedure di trasferimento a domanda, prestazioni compatibili con le minorazioni, l'assistenza per recarsi al posto di lavoro, il consenso per ogni trasferimento, progetti individuali di integrazione. Nella ponderazione degli interessi in gioco, la Costituzione consente la prevalenza del principio solidaristico sui principi di eguaglianza e merito per quanto attiene all'accesso al lavoro, ma non prevede altrettanto per la progressione in carriera dei disabili già occupati. La legge ordinaria che, oltre a favorire l'accesso dei disabili al lavoro, ne agevola la carriera, produce una irragionevole compressione dei principi dell'eguaglianza e del merito, a danno dell'efficienza e del buon andamento della pubblica amministrazione. L'equilibrio tra i due interessi pubblici, quello che riguarda l'eguaglianza e il buon andamento degli uffici pubblici e quello che attiene alla tutela dei disabili, è stabilito dall'art. 38 Cost., che consente di derogare al primo solo per favorire l'accesso dei disabili agli uffici pubblici, non la loro progressione, una volta entrati (richiama precedente giurisprudenza e atti dell'ONU e dell'Unione europea). Il regime di favore nella progressione degli insegnanti imposto dall'art. 8-bis produce una ulteriore disuguaglianza, in quanto riservato ai soli disabili occupati nella scuola.


Dichiarazione:


Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8-bis del d.l. 136/2004.