Sentenza n.183 - deposito 5 2006


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 36, lett. c), (aggiuntivo dei commi 1-ter e 1-quater all'art. 181 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) e comma 37, della legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione) promosso dalla Regione Toscana


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 1, comma 36, lett. ter e 1-a), c) dello stesso comma 1-Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessata dall'intervento deve presentare istanza all'autorità preposta alla gestione del vincolo (ovvero alla Regione o all'ente da questa delegato) ai fini dell'accertamento di compatibilità ambientale delle opere; l'autorità si pronuncia nel termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza da esprimere nel termine perentorio di novanta giorni (comma 1-Per il passato (lavori compiuti entro e non oltre il 30 settembre 2004), a)), e purché i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria, maggiorata, prevista dall'art. 167, e una sanzione pecuniaria aggiuntiva, determinata dall'autorità amministrativa (lett. , nn. 1 e 2).


Motivi del ricorso


Formula profili di incostituzionalità analoghi per entrambe le disposizioni censurate. La previsione di irrilevanza penale di certi abusi comporta l'inapplicabilità delle sanzioni ripristinatorie previste dalla normativa regionale relativamente agli abusi commessi nelle zone vincolate, incidendo sulla potestà regionale in materia di governo del territorio, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e finisce per svuotare il potere sanzionatorio regionale in materia edilizia. Prevedendo il parere vincolante della Soprintendenza, lo Stato alloca in capo a un proprio organo la funzione amministrativa di valutare la compatibilità dell'abuso in assenza di esigenze di carattere unitario e senza la previsione di adeguate procedure d'intesa (violazione dell'art. 118 Cost.). La riscontrata compatibilità con il paesaggio prevista dalla seconda disposizione sottrae l'opera abusiva alle misure ripristinatorie, anche se la normativa regionale prevede la demolizione e la restituzione in pristino degli abusi nelle aree vincolate. Non facendo salve – come invece fa il comma 36 – le sanzioni amministrative ripristinatorie e pecuniarie, la norma incide direttamente nell'ambito materiale riservato alla competenza regionale in tema di governo del territorio.


Decisione della Corte


La disciplina contenuta nei commi 36 e 37 dell'art. 1 della l. 308/2004 attiene al trattamento penale degli abusi; l'intervento legislativo statale, pur se concernente la materia dell'ambiente e dei beni culturali, va riferito all'ordinamento penale (art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.). Il potere di incidere sulla sanzionabilità penale spetta solo al legislatore statale, cui va riconosciuta discrezionalità in materia di estinzione del reato o della pena e di non procedibilità (70/2005; 196/2004). La considerazione del trattamento penale assume preminenza agli effetti delle competenze legislative, pur nella generica riconducibilità ad altra materia delle norme precettive la cui violazione è sanzionata (384/2005). L'irrilevanza penale dell'abuso non tocca gli aspetti urbanistici, per i quali le Regioni non vedono scalfita la loro competenza nella previsione delle sanzioni amministrative in materia edilizia. Per la sanatoria degli abusi edilizi vige il principio dell'autonomia delle sanzioni amministrative rispetto a quelle penali (196/2004): a maggior ragione il principio va ribadito ove l'intervento legislativo sulla rilevanza penale degli abusi riguardi gli aspetti sanzionatori concernenti la materia, distinta, della tutela paesaggistica. E' pacifico nella giurisprudenza penale e amministrativa che la valutazione espressa in sede di giudizio penale per il reato paesaggistico non vincola le determinazioni amministrative in materia edilizia. L'art. 1, comma 36, lett. c), fa salva l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art. 167, in materia paesaggistica. A maggior ragione, è da ritenere salva l'applicabilità delle sanzioni amministrative che colpiscono gli abusi edilizi, che la Regione può opportunamente disciplinare nell'ambito della propria competenza di dettaglio in materia di governo del territorio. Per gli abusi passati, la norma impugnata ammette l'estinzione del reato, previo accertamento di compatibilità paesaggistica e anche a condizione che i trasgressori abbiano previamente pagato la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 maggiorata da un terzo alla metà (art. 1, comma 37, lett. b), n. 1). Le sanzioni amministrative a tutela del paesaggio restano applicabili, pur se limitate alla tipologia pecuniaria, attesa la minima rilevanza degli abusi: a maggior ragione va ritenuta l'autonomia e l'eventuale applicabilità, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni a presidio di tutti gli altri valori che convergono sul territorio, in particolare di quelle in materia edilizia, di competenza regionale. Il comma 1-quater dell'art. 181 del Codice, aggiunto dall'art. 1, comma 36, lett. c), della l. 304/2004, rende applicabile, su iniziativa dell'interessato, il modello di procedimento regolato dall'art. 143 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, estrapolando dalla sequenza degli atti – il provvedimento finale è emesso dall'organo titolare della funzione autorizzatoria, la Regione, appunto, o il comune delegato – il parere di un organo statale, la Soprintendenza, ai soli fini del riscontro delle condizioni oggettive di irrilevanza penale degli interventi in assenza o in difformità dell'autorizzazione: l'uniformità di metodi di valutazione sul territorio nazionale inerente al trattamento penale degli abusi giustifica la “chiamata in sussidiarietà” dello Stato nelle funzioni amministrative (384/2005). Quanto alla censura relativa al valore accordato al parere della Soprintendenza nella procedura di conformità, osserva che gli effetti dell'accertamento di conformità appaiono limitati alla punibilità degli abusi, non investe le sanzioni amministrative né quelle edilizie e neanche quelle paesaggistiche.


Dichiarazione:


Dichiara infondate le censure.