Sentenza n.182 - deposito 5 2006

Tutela del paesaggio e pianificazione del territorio


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 32, comma 3, in relazione agli artt. 33, 34, 48, 51, 53; 34, comma 3, in relazione all'art. 87; 105, comma 3, della legge della Regione Toscana 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)


Contenuto delle disposizioni impugnate


 



 



Motivi dei ricorsi e decisione della Corte



art. 32, comma 3, dispone che – ove dall'applicazione dell'art. 33, commi 3 e 4, o dell'art. 34 (sulla disciplina dei contenuti dello statuto del piano di indirizzo territoriale e degli statuti del piano territoriale di coordinamento delle province e del piano strutturale dei comuni) derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli artt. 157 (imposizione del vincolo paesaggistico in base alla legislazione statale anteriore), 140 (dichiarazione regionale di notevole interesse pubblico) e 141 (provvedimento ministeriale sostitutivo della dichiarazione regionale di notevole interesse pubblico) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) – l'entrata in vigore delle relative disposizioni degli strumenti di pianificazione territoriale è subordinata all'espletamento delle forme di pubblicità indicate nell'art. 140, commi 2, 3 e 4, del medesimo Codice (notifica ai proprietari, possessori, detentori; trascrizione; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione; affissione per novanta giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati).



s), e terzo comma, della Costituzione, poiché, non facendo riferimento all'accordo tra Stato e Regione per apportare adeguamenti al piano paesaggistico elaborato d'intesa, contrasta con l'art. 143, commi 11 e 12, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che sottopone all'accordo la revisione del piano, con particolare riguardo alle sopravvenute dichiarazioni di notevole interesse pubblico; viola inoltre la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, e la legislazione di principio nelle materie "governo del territorio" e "valorizzazione dei beni culturali".



le leggi regionali emanate nell'esercizio di potestà concorrenti possono assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale, purché siano rispettate le regole uniformi fissate dallo Stato.



Le Regioni devono conformarsi alle disposizioni contenute nella Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio sulla pianificazione paesaggistica, provvedendo attraverso piani paesaggistici o attraverso piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, è operativa nella misura in cui il piano paesaggistico, o il piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, sia stato oggetto di elaborazione congiunta tra il Ministero e la RegioneLa lo Stato deve poter interloquire attraverso forme di concertazione.



La legge regionale censurata regola il piano di indirizzo territoriale e riproduce, quasi testualmente, il contenuto dell'art. 143, ma, al di là della programmatica enunciazione contenuta nell'art. 30, comma 1, della legge regionale medesima, né nell'art. 33, né in alcuna altra parte della stessa legge, è riportata la clausola di cui all'art. 143, comma 12, del Codice, secondo cui quanto previsto dai commi da 5 a 8 dell'art. 143 non trova applicazione se il piano paesaggistico non è stato elaborato d'intesa con lo Stato.  1/2005, nella parte in cui non prevede che, ove non venga stipulato l'accordo per l'elaborazione d'intesa del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici tra le Regioni, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero ad esso non segua l'elaborazione congiunta del piano, non trova applicazione quanto previsto nell'art. 143, commi 5, 6, 7, 8, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.



 



 



 



 



L'Il Governo ravvisa violazione dell'art. 143, comma 5, del d.lgs. 42/2004, che attribuisce al piano paesaggistico regionale l'individuazione delle aree nelle quali la realizzazione di opere è soggetta ad autorizzazione e le aree nelle quali l'autorizzazione non è richiesta; dell'art. 145 del medesimo decreto, che ordina gerarchicamente gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali, e dell'art. 143, comma 12, che esclude l'applicabilità del comma 5 qualora il piano paesaggistico non sia stato elaborato congiuntamente previo accordo tra la Regione ed il Ministero per i beni e le attività culturali.



– sia pure sulla base delle indicazioni del piano di indirizzo territoriale e del piano territoriale – L'La legge regionale tende al superamento della separazione sistema della pianificazione del territorio e rendendo vince e comuni) nella disciplina di tutela del paesaggio.



 



 



 



 



art. 117 Cost., ma anche della legislazione di principio nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali.



Il paesaggio va, cioè, rispettato come valore primario, attraverso un indirizzo unitario che superi la pluralità degli interventi delle amministrazioni locali.



Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 3, della l.r. Toscana 1/ 2005.



L'Secondo il Governo, la omessa previsione che per iniziare i lavori sia necessaria l'autorizzazione della struttura regionale competente viola l'art. 117, terzo comma, e 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, poiché deroga alla prescrizione di preventiva autorizzazione richiesta dall'art. 18 della legge 3 febbraio 1974, n. 64 (sulle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), ribadita dall'art. 94 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 (recante il testo unico in materia edilizia); è inoltre invasiva della competenza legislativa di principio dello Stato in materia di governo del territorio e di protezione civile, e della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili.



L'opzione per una disciplina derogatoria a sistemi di controllo semplificato, ove siano coinvolti interessi primari della collettività, è stata confermata dall'art. 3 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito in legge dall'art. 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, che il regime della denuncia di inizio attività, esclude dalla procedura semplificata gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità.



 



 



 



 



Dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione.



 



 



 


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 32, comma 3, della l.r. Toscana 1/2005 nella parte in cui non prevede che, ove dall'applicazione dell'art. 33, commi 3 e 4, o dell'art. 34 della stessa legge derivi una modificazione degli effetti degli atti e dei provvedimenti di cui agli artt. 157, 140 e 141 del d.lgs. 42/2004, la modificazione è subordinata all'accordo per l'elaborazione d'intesa tra la Regione, il Ministero per i beni e le attività culturali ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del piano paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernente l'intero territorio regionale, e all'elaborazione congiunta del piano; dell'art. 34, comma 3, nella parte in cui stabilisce che sia il piano strutturale del comune a indicare le aree in cui la realizzazione degli interventi non è soggetta all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 87 della legge regionale, anziché il piano regionale paesaggistico con specifica considerazione dei valori paesaggistici; dell'art. 105, comma 3, nella parte in cui non dispone che, per gli interventi in zona sismica, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della Regione.