Giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge Regione Emilia Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 12 della l.r. 20/2003 prevede che la Regione trasmette agli Uffici leva dei comuni l'elenco dei nominativi di coloro che hanno prestato servizio civile volontario, allo scopo di provvedere all'aggiornamento delle posizioni individuali dei cittadini residenti, nella previsione di eventuali richiami in servizio alle condizioni previste per gli obiettori di coscienza. L'art. 22, comma 5, prevede che, nel periodo di sospensione dell'obbligo costituzionale di leva, la scelta dell'obiezione di coscienza agli eserciti, all'uso delle armi ed alla violenza continua ad essere tutelata ai sensi dell'art. 12; l'art. 5, comma 4, stabilisce che i comuni esercitano la funzione di tutelare la scelta dei giovani del servizio civile volontario e dell'obiezione di coscienza.
Motivi del ricorso
La legge incide nella materia difesa e sicurezza dello Stato riservata alla competenza esclusiva statale dall'art. 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione.
Decisione della Corte
Le censure ruotano attorno alla previsione contenuta nell'art. 12, che prevede, in spirito di collaborazione, la trasmissione di informazioni utili agli Uffici di leva ai fini previsti dalla legislazione statale senza che ciò determini invasione della sfera di competenza statale. Anche le altre disposizioni si limitano ad assicurare, nell'ipotesi del ripristino del servizio di leva, la disponibilità delle informazioni sui soggetti che, avendo svolto il servizio civile, abbiano voluto dichiarare l'obiezione di coscienza.
Dichiarazione:
Dichiara non fondate tutte le censure sollevate.