Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'art. 2-septies, comma 1, del d.l. 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; dell'art. 1 della legge Regione Toscana 22 ottobre 2004, n. 56 (Modifiche alla l.r. 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale)); degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 8, commi 3 e 4, della legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale); degli artt. 59 e 139 della legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario nazionale) e dell'art. 1 della legge Regione Umbria 23 febbraio 2005, n. 15 (Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali)
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'septies, comma 1, del d.l. 81/2004 ha sostituito il comma 4 dell'art. 15-Secondo
art.
La disposizione non introduce alcun nuovo principio, prevede solo che la scelta per l'uno o l'altro dei due regimi sia indifferente quanto alla titolarità degli incarichi dirigenziali.
Ritiene infondata la censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione, con riferimento al mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in quanto il mancato coinvolgimento della Conferenza non integra vizio di costituzionalità della norma statale (272/2005 e 196/2004).
Ritiene infondate le censure.
L'Il Governo ravvisa violazione del principio generale sancito dall'art. 4, comma 1-Osserva la Corte che il richiamato art. 4 non costituisce principio generale (cfr. art. 19, comma 2-
Ritiene infondata la censura.
L' una rosa di tre candidati.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 139 della l.r. Toscana 40/2005, l'infondatezza o la cessazione della materia del contendere per tutte le altre censure.