Sentenza n.181 - deposito 5 2006


Giudizi principali di legittimità costituzionale dell'art. 2-septies, comma 1, del d.l. 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2004, n. 138; dell'art. 1 della legge Regione Toscana 22 ottobre 2004, n. 56 (Modifiche alla l.r. 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l'organizzazione del servizio sanitario regionale)); degli artt. 2, comma 1, lett. b), e 8, commi 3 e 4, della legge Regione Emilia-Romagna 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale); degli artt. 59 e 139 della legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario nazionale) e dell'art. 1 della legge Regione Umbria 23 febbraio 2005, n. 15 (Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali)


Contenuto delle disposizioni impugnate


 



L'septies, comma 1, del d.l. 81/2004 ha sostituito il comma 4 dell'art. 15-Secondo la Regione ricorrente, la materia rientra in quelle di competenza regionale (organizzazione degli enti non statali, residuale, o tutela della salute, concorrente); lo Stato non ha titolo per intervenire nella disciplina delle aziende sanitarie, che certo non sono enti nazionali; è inoltre violato il principio di leale collaborazione, in quanto è escluso ogni intervento della Conferenza Stato-Regioni.



art. 1 l.r. Toscana 56/2004, poi abrogata dalla l.r. 40/2005; art. 59 l.r. ToscanaSecondo il Governo, la materia interessata dalle disposizioni regionali è quella dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva statale e comunque le disposizioni regionali contrastano con la norma di principio sancita dall'art. 2-  struttura semplice o complessa.



La Corte osserva che le disposizioni impugnate possono ricondursi a più materie (compresa l'organizzazione di enti non statali e non nazionali). Ritiene L'art. 15-septies del d.l. 81/2004 risulta in apparente antinomia con l'art. 15-Dai lavori preparatori risulta che il legislatore non ha voluto abrogare la disposizione che ha solo consentito di superare il principio secondo cui l'esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze del servizio sanitario si poneva come attributo indefettibile per la titolarità dell'incarico dirigenziale.Il nuovo sistema si basa su tre elementi: reversibilità della scelta in favore del rapporto esclusivo (scelta destinata ad esplicare efficacia per un anno, salvo diverso inferiore termine stabilito dalla Regione); il rapporto non esclusivo non preclude la direzione di strutture semplici o complesse, consentendo il mantenimento dell'incarico dirigenziale; la scelta della non esclusività non ha carattere irreversibile: l'interessato può in qualunque momento ripristinare il rapporto esclusivo.



La disposizione non introduce alcun nuovo principio, prevede solo che la scelta per l'uno o l'altro dei due regimi sia indifferente quanto alla titolarità degli incarichi dirigenziali.



Ritiene infondata la censura relativa alla violazione del principio di leale collaborazione, con riferimento al mancato coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni, in quanto il mancato coinvolgimento della Conferenza non integra vizio di costituzionalità della norma statale (272/2005 e 196/2004).



Ritiene infondate le censure.



L'Il Governo ravvisa violazione del principio generale sancito dall'art. 4, comma 1-Osserva la Corte che il richiamato art. 4 non costituisce principio generale (cfr. art. 19, comma 2-



 



 



 



 



 



 



Ritiene infondata la censura.



L'  una rosa di tre candidati.



Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 139 della l.r. Toscana 40/2005, l'infondatezza o la cessazione della materia del contendere per tutte le altre censure.