Sentenza n.173 - deposito 28 2006

Ordinamento civile - trasferimento di immobili


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della legge Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39 (Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera “Ordine Mauriziano di Torino”)


Contenuto delle disposizioni impugnate


 



La disposizione censurata dispone l'attribuzione, a titolo non oneroso, alle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti, dei beni immobili sedi dei presidi ospedalieri di Lanzo Torinese e Valenza.


Motivi del ricorso


Gli immobili fanno parte del patrimonio della Fondazione Ordine Mauriziano (costituita ex art. 2, comma 1, d.l. 19 novembre 2004, convertito in legge dall'art. 1 della legge 21 gennaio 2005, n. 4). La disposizione viola: l'art. 42, secondo e terzo comma, Cost., per la illegittima lesione dell'autonomia patrimoniale della Fondazione, realizzata senza indennizzo e senza le garanzie procedimentali proprie dello strumento espropriativo; l'art. 117, secondo comma, lett. l), perché incide nella materia dell'ordinamento civile, e il principio di leale collaborazione, per contrasto con la convenzione stipulata dalla Regione medesima con l'Ordine Mauriziano, in forza della quale la Regione si impegnava ad assumere in conduzione o ad acquistare a titolo oneroso gli immobili al prezzo determinato sulla base di criteri individuati nello stesso protocollo.


Decisione della Corte


I beni cui la norma si riferisce sono stati attribuiti alla Fondazione Ordine Mauriziano dall'art. 2, comma 2, del d.l. 277/2004, convertito in l. 4/2005. La Fondazione è stata costituita dall'art. 2, comma 1, dello stesso d.l. 277/2004 allo scopo di gestire il patrimonio e i beni trasferiti e di operare per il risanamento finanziario dell'ente, anche mediante la dismissione dei beni del patrimonio disponibile trasferito. La norma regionale censurata, operando il diretto trasferimento di beni da una persona giuridica del tutto estranea all'ordinamento sanitario regionale, quale è la Fondazione Ordine Mauriziano, ad una azienda sanitaria locale, incide sul patrimonio della persona giuridica medesima e rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato (art. 117, comma secondo, lett. l), Cost.).


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, della l.r. Piemonte 39/2004.