Sentenza n.156 - deposito 14 2006

Immigrazione - assistenza


Giudizio principale di legittimità costituzionale degli artt. 16, comma 3, e 21, comma 1, lett. f), della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati)


Contenuto delle disposizioni impugnate


L'art. 16 persegue l'obiettivo di assicurare ai minori stranieri non accompagnati particolari forme di tutela mediante la previsione di interventi volti ad assicurare loro livelli adeguati di accoglienza e prevede, al comma 3, che, per sostenere la conclusione dei percorsi di integrazione, gli interventi avviati durante la minore età possono proseguire successivamente al raggiungimento della maggiore età.



L'art. 21, comma 1, lett. f), dispone che comuni e province organizzano, nell'ambito delle proprie competenze, i servizi territoriali che provvedono tra l'altro allo svolgimento degli adempimenti istruttori relativi alle istanze di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, di richiesta di nulla-osta al ricongiungimento familiare, in accordo con le competenti strutture del Ministero dell'interno.


Motivi del ricorso


Le materie relative alla condizione dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e all'immigrazione rientrano nella potestà legislativa esclusiva dello Stato anche perché devono essere regolate in maniera uniforme in tutto il territorio dello Stato. L'art. 16 detta prescrizioni diverse e contrastanti con quelle statali, consentendo al minore straniero di rimanere sul territorio dello Stato in ipotesi ulteriori rispetto a quelle indicate dalla legge statale; l'art. 21 regola aspetti incidenti propriamente nella materia dell'immigrazione.


Decisione della Corte


Dal testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione e condizione giuridica dello straniero adottato con d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, emerge che è la stessa legge statale che disciplina una serie di attività pertinenti al fenomeno migratorio e ai suoi effetti sociali, e stabilisce che quelle attività vengono esercitate dallo Stato in stretto collegamento con le Regioni alle quali sono affidate direttamente alcune competenze. L'intervento pubblico non può limitarsi al controllo dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma deve necessariamente considerare anche altri ambiti, dall'assistenza sociale all'istruzione, dalla salute all'abitazione, che coinvolgono competenze normative sia statali sia regionali. L'art. 16 prevede l'esercizio di attività di assistenza rientranti nelle competenze regionali e non incide in alcun modo sulla competenza esclusiva dello Stato; l'art. 21 si limita a prevedere una forma di affidamento agli enti locali di adempimenti che sarebbero altrimenti svolti dagli stessi richiedenti (nell'ambito dei procedimenti di rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno o di nulla-osta al ricongiungimento familiare).


Dichiarazione:


Dichiara infondate entrambe le censure.