Sentenza n.155 - deposito 14 2006

IRAP


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 347, 348, 349, 350 e 352 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005) promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia


Contenuto delle disposizioni impugnate


 



Il comma 347 modifica l'art. 11 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, recante istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive, incidendo in particolare sulla determinazione della base imponibile dell'IRAP; il comma 348 individua il periodo di imposta a partire dal quale si applicano le modifiche previste dal comma 347; il comma 349 interviene sulla disciplina dell'imposta sul reddito, trasformando le detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri di famiglia, con aumento degli importi deducibili, e ridefinendo le aliquote; il comma 350 introduce un contributo di solidarietà del 4 per cento sulla parte di reddito imponibile eccedente l'importo di 100.000 euro; il comma 352 dà facoltà ai contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2005, di applicare «le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli».


Motivi del ricorso


L'intervento legislativo determina un minor gettito dell'IRAP e dell'imposta sul reddito, con rilevanti riflessi sulla finanza regionale, le cui entrate fondamentali fanno appunto affidamento sul gettito di dette imposte, mentre la stessa l. 311/2004 prevede numerose misure compensative al fine di attenuare l'effetto di riduzione del gettito fiscale determinato dalle norme censurate e mantenere in equilibrio il bilancio statale. Ciò comporta la riduzione delle entrate derivanti dalle imposte dirette e l'aumento di numerose imposte indirette, manovra che si risolve in una riduzione di entrata di notevole entità. Ravvisa violazione dell'art. 49 dello Statuto speciale e del principio di leale collaborazione. La riforma si risolve infatti nella riduzione della quota di partecipazione, alterando il rapporto tra finanza statale e finanza regionale fissato dall'art. 49 dello Statuto, in difetto della attivazione di qualsivoglia procedura di consultazione. Ravvisa inoltre violazione del principio di corrispondenza tra entrate e funzioni, implicito nel sistema statutario ed espresso dall'art. 119, quarto comma, Cost., poiché la dimensione quantitativa delle entrate regionali era stata predisposta in correlazione con l'ampiezza delle funzioni proprie della stessa Regione: il rilevante taglio delle risorse determina uno squilibrio tra queste e le funzioni regionali.


Decisione della Corte


Dichiara inammissibile la censura rivolta avverso il comma 348 in quanto è stata omessa l'indicazione della deliberazione della Giunta regionale che ha autorizzato la promozione del ricorso. Alla base del ricorso vi è la tesi per cui il legislatore statale, nell'esercizio della sua potestà esclusiva in materia tributaria, in forza dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., avrebbe dovuto contemplare, a fronte di misure, quali quelle dettate dalle disposizioni denunciate, che riducono il gettito fiscale derivante da imposte dirette (IRAP ed IRE ), anche misure compensative in favore della Regione che su quel gettito fa affidamento per finanziare la realizzazione dei propri compiti, ancor più considerando che la stessa l. 311/2004 ha ritenuto di compensare la diminuzione delle predette entrate fiscali attraverso l'aumento del gettito di numerose imposte indirette, di ciò beneficiando, però, soltanto lo Stato. La disciplina dei tributi (IRAP ed IRE) su cui hanno inciso le norme denunciate appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., e tale competenza può essere esercitata anche per il tramite di norme di dettaglio, senza che ciò implichi violazione dell'autonomia tributaria delle Regioni (2/2006; 455/2005; 397/2005). Nell'esercizio di tale potestà esclusiva, e dunque, come nel caso di specie, nell'attivazione della leva fiscale, non può ritenersi che ogni intervento modificativo di un tributo che comporti un minor gettito per le Regioni debba essere accompagnato da misure compensative per la finanza regionale (431/2004). Le manovre di finanza pubblica possono anche determinare riduzioni nella disponibilità finanziaria delle Regioni (437 e 337 del 2001), ma queste riduzioni non devono essere tali da comportare uno squilibrio incompatibile con le complessive esigenze di spesa regionale e, in definitiva, rendere insufficienti i mezzi finanziari dei quali la Regione stessa dispone per l'adempimento dei propri compiti (431/2004; 381, 29 e 17 del 2004). Questa evenienza non è stata dimostrata.


Dichiarazione:


Dichiara le censure parte inammissibili e parte infondate.