Sentenza n.153 - deposito 14 2006

Professioni socio-sanitarie


Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1 e 2, della legge della Regione Piemonte 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento)


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione censurata individua le figure professionali dei servizi sociali, includendovi gli assistenti sociali, gli educatori professionali, gli operatori socio-sanitari, gli assistenti domiciliari e dei servizi tutelari e gli animatori professionali socio-educativi (comma 1); indica i titoli richiesti per l'esercizio della professione di educatore professionale (comma 2).


Motivi del ricorso


L'individuazione, per ciascuna professione, del contenuto e del corrispondente titolo professionale rientra nella determinazione dei principi fondamentali. E' di esclusiva competenza statale la disciplina dei titoli che danno accesso alle professioni regolamentate, cui si accede con un esame di Stato, e dei relativi percorsi formativi. L'individuazione prevista dal comma 1 riserva alla Regione la determinazione dei titoli professionali e dei contenuti della professione, in contrasto con il riparto delle competenze previsto dalla norma costituzionale in materia di professioni. I titoli chiesti per l'accesso alla professione di educatore professionale sono diversi da quelli chiesti dalla disciplina statale, in violazione dell'art. 117, comma terzo, e 33 della Costituzione.


Decisione della Corte


Le disposizioni impugnate vertono nella materia delle professioni, appartenente alla competenza legislativa concorrente, nell'ambito della quale spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali. Qualora non ne siano stati formulati di nuovi, la legislazione regionale deve svolgersi nel rispetto dei principi risultanti anche dalla normativa statale in vigore (art. 1, comma 3, l. 131/2003) (355/2005). L'individuazione delle figure professionali, con relativi profili e titoli abilitativi, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato. Rientra nella competenza delle Regioni la disciplina degli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio si configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale (40/2006; 424 e 319 del 2005; 353/2003). Il comma 1 viola il principio fondamentale che attribuisce allo Stato la individuazione delle figure professionali; il comma 2, prevedendo requisiti specifici per l'esercizio della professione di educatore professionale, pur se in parte coincidenti con quelli stabiliti dalla normativa statale, viola la competenza statale, perché si risolve in una indebita ingerenza in un settore, quello dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente principio fondamentale della materia.


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 dell'art. 32 della l.r. Piemonte 1/2004.