Sentenza n.148 - deposito 7 2006

Addizionale IRPEF


Giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge della Regione Marche 19 dicembre 2001, n. 35 e della annessa Tabella A, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Pesaro con ordinanza 9 maggio 2005


Motivi del ricorso


La disposizione viola gli artt. 119 e 3 della Costituzione: l'art. 119 in quanto la pluralità di aliquote progressive per l'addizionale regionale contrasta con il riferimento ad un'unica aliquota contenuto nella norma statale interposta (art. 50 del d.lgs. 446/1997) e la doppia progressività (per l'IRPEF e per la sua addizionale) non è prevista da alcuna norma; l'art. 3 in quanto la disposizione determina una ingiustificata disparità di trattamento tributario a carico dei cittadini residenti nella Regione Marche rispetto a quelli residenti nelle Regioni che non hanno previsto la progressività dell'aliquota dell'addizionale.


Decisione della Corte


La norma statale istitutiva dell'addizionale (art. 50, commi 2 e 3, d.lgs. 446/1997) usa il termine aliquota al singolare per la determinazione degli aumenti dell'addizionale medesima, ma ciò non impedisce che tali aumenti siano improntati a criteri di progressività. La parola aliquota, usata al singolare e senza alcuna specificazione, può essere interpretata sia nel senso di aliquota proporzionale sia nel senso di aliquota progressiva, con la conseguenza che anche le Regioni possono improntare il prelievo a criteri di progressività in funzione delle politiche economiche e fiscali perseguite. La disparità di trattamento fiscale dei contribuenti costituisce la necessaria conseguenza non della progressività dell'aliquota, ma dell'esercizio del potere delle Regioni di prevedere aliquote diverse, non ravvisa violazione dell'art. 3 della Costituzione. L'aumento dell'addizionale IRPEF per l'anno 2003, disposto in misura identica a quella vigente nel 2002 (comportante l'applicazione di un'addizionale superiore all'1,4% del reddito imponibile come consentito per l'anno 2002 dall'art. 4, comma 3-bis, del d.l. 347/2001) è legittimato dall'art. 3, comma 1, lett. a), della l. 289/2002 che, per evitare la maggiore pressione fiscale derivante dall'aumento delle addizionali all'IRPEF e all'IRAP, ha stabilito la sospensione dei soli aumenti di tali addizionali deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e non confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, mantenendo per gli anni successivi il medesimo livello delle addizionali (2/2006).


Dichiarazione:


Dichiara infondata la questione.