Sentenza n.228 - deposito 16 2004

Servizio civile nazionale

Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Provincia autonoma di Trento degli articoli 7, commi 2 e 4; 8, comma 1; 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e degli articoli 2-9; 11-13 del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77 (disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art.2 della legge 6 marzo 2001, n. 64).

Contenuto delle disposizioni impugnate

L'art. 7 della l. 64/2001 definisce le competenze statali (attribuite all'Ufficio nazionale per il servizio civile), regionali e delle Province autonome riguardo allo svolgimento del servizio civile; prevede la costituzione in ambito regionale e provinciale di strutture burocratiche statali; l'art. 8 prevede che con regolamento statale siano determinati caratteristiche e standard di utilità sociale dei progetti di impiego, criteri per il riparto dei finanziamenti, modi di verifica e controllo sui progetti; l'art. 10 prevede che lo Stato determini con dpcm i crediti formativi rilevanti ai fini dell'istruzione e della formazione professionale per i cittadini che prestano servizio civile (comma 2).

L'art. 2, commi 1 e 2, del d.lgs. 77/2002, attuativo della l. 64/2001, affida all'Ufficio nazionale per il servizio civile la gestione del servizio; l'art. 3 abilita lo Stato, con dpcm, a estendere o ridurre il periodo in relazione a specifici ambiti e progetti (comma 3) e a individuare, sempre con dpcm, gli incarichi pericolosi, faticosi o insalubri ai quali non può essere assegnato personale femminile (comma 6); l'art. 4 prevede l'istituzione di un fondo nazionale per il servizio civile, distinto da quello delle politiche sociali.
L'art. 10, comma 2, attribuisce allo Stato la determinazione con dpcm dei crediti formativi per i cittadini che prestano il servizio civile, rilevanti ai fini dell'istruzione o della formazione professionale; l'art. 11 tratta della formazione al servizio civile; l'art. 13 concerne l'inserimento nel mondo del lavoro e dei crediti formativi, prevedendo la possibilità di stipulare convenzioni con enti e associazioni in funzione del collocamento sul mercato del lavoro per coloro che hanno svolto il servizio civile.

Motivi del ricorso

Il ricorso è stato depositato prima della riforma del Titolo V. La Provincia invoca come parametri solo le disposizioni del proprio Statuto.
Osserva in particolare che il disegno di servizio civile proposto dal d.lgs. 77/2002 fa capo allo Stato quanto a organizzazione, programmazione, coordinamento e controllo, mentre a Regioni e Province autonome sono riservati limitati ruoli attuativi. Le previsioni della l. 64/2001 incidono inoltre su materie attribuite dallo Statuto alla competenza legislativa e amministrativa della Provincia, contrastano in particolare con l'art. 4 dello Statuto.
Il rapporto di servizio civile non costituisce rapporto di lavoro: riferirlo al trattamento economico dei volontari di truppa in ferma annuale esprime un collegamento con il servizio militare privo di fondamento costituzionale.
Il servizio civile disciplinato dal d.lgs. 77/2002 non ha più, proprio in quanto volontario, alcun collegamento con la prestazione militare, che ha peraltro ormai perso il carattere della obbligatorietà.
La materia della formazione professionale è riservata alla competenza legislativa residuale della Regioni e lo Stato non ha titolo a prescrivere in dettaglio durata, modalità e materie della formazione al servizio civile.

L'organizzazione del servizio civile non attiene alla materia "difesa" ma eventualmente alla materia "tutela del lavoro".

Decisione della Corte

Le normative censurate trovano fondamento nell'art. 52 della Costituzione e non precludono alla Provincia autonoma la possibilità di regolare l'esercizio di funzioni specifiche, riguardanti aspetti materiali che rientrano nella sua competenza.
Secondo l'art. 52 Cost. la difesa della Patria costituisce sacro dovere del cittadino, che ha un'estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare e può essere adempiuto anche attraverso attività di impegno sociale non armato.
La scelta legislativa statale di sospendere l'obbligatorietà del servizio militare (ad opera del d.lgs. 8 maggio 2001, n. 251 attuativo della legge 14 novembre 2000, n. 331) e configurare quello civile come oggetto di una scelta volontaria, costituisce adempimento del dovere di solidarietà (art. 2 Cost.) e di concorso al progresso materiale e spirituale della società (art. 4, secondo comma, Cost.).

La "difesa" riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dalla lettera d) del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione comprende anche le attività di impegno sociale non armato e quindi anche gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio.
Questo comporta lo svolgimento di attività che investono gli ambiti più disparati (assistenza sociale, tutela dell'ambiente, protezione civile) che, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, sono soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente e dunque alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali.

La l. 64/2001 non lede le competenze regionali. In particolare, l'art. 10, comma 2, non interviene nella materia formazione professionale ma si inserisce nella logica di incentivare i cittadini a prestare il servizio e a riconoscere le competenze acquisite.

Dal riconoscimento della competenza esclusiva statale in base alla lettera d) del secondo comma dell'art. 117 discende il rigetto delle censure mosse alle diverse disposizioni del d.lgs. 77/2002.

Dichiarazione:

Di queste, dichiara inammissibili quelle relative all'art. 3, comma 6 (individuazione con dpcm degli incarichi pericolosi, faticosi e insalubri ai quali non può essere destinato personale femminile) e quello relativo all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 77/2002 (istitutivo del fondo nazionale per il servizio civile e del fondo delle politiche sociali) in quanto attinenti a profili che non implicano lesione della sfera di competenza provinciale.

Dichiara alcune censure infondate altre inammissibili.