Giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della l.r. Veneto 19 dicembre 2003, n. 41 (Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di prevenzione, sanità, sevizi sociali e sicurezza pubblica) e dell'articolo 37 della l.r. Basilicata 2 febbraio 2004 n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - legge finanziaria 2004).
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1 della l.r. Veneto dispone che gli accertamenti sanitari e la relativa certificazione previsti dall'art. 14 della l. 283/1962, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, e del relativo regolamento di esecuzione, siano sostituiti da misure di autocontrollo, formazione e informazione, salvo che l'interessato ne faccia esplicita richiesta (comma 1); stabilisce che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge, definisca i criteri per la predisposizione di misure di autocontrollo, formazione e informazione e le modalità di monitoraggio e sorveglianza delle misure medesime, nonché i criteri per la predisposizione del sistema di controllo degli episodi e dei casi delle malattie a trasmissione alimentare (comma 2). L'art. 37 della l.r. Basilicata 1/2004 dispone l'esonero dei farmacisti e dei dipendenti delle farmacie dall'obbligo del possesso del libretto di idoneità sanitaria di cui all'art. 14 della l. 283/1962 e l'esonero delle ASL dall'obbligo del rilascio o rinnovo del libretto medesimo.
Motivi del ricorso
L'art. 14 della l. 283/1962 costituisce principio fondamentale per la tutela della sicurezza pubblica, norma imperativa attinente all'ordine pubblico, posta a tutela del diritto alla salute, derivante dall'esigenza di evitare che operatori non sani entrino a contatto con i prodotti alimentari con possibile rischio di contaminazione dei medesimi. Violazione del terzo comma dell'art. 117 e anche della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico (art. 117, comma secondo, lett. h), Cost.).
Decisione della Corte
L'ordine pubblico si riferisce alla adozione delle misure relative alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell'ordine pubblico (sentenze 428, 162 e 6 del 2004 e 407 del 2002). Il significato che all'espressione viene attribuito dalla Corte di cassazione in altre pronunce concernenti l'obbligo di dotarsi del libretto sanitario sulla base della legislazione statale deriva dalla disciplina codicistica ed è totalmente diverso da quello utilizzato dal secondo comma dell'art. 117 della Costituzione. Già nella sentenza 162/2004 la Corte ha rammentato che la legislazione in materia di tutela della disciplina igienica degli alimenti ha subito profonde trasformazioni in seguito alla adozione, mediante diverse direttive della Comunità europea, di modalità differenti di tutela dell'igiene dei prodotti alimentari (fondate sull'autoconotrollo da parte degli imprenditori e dei lavoratori dei settori interessati, anche se sotto il controllo pubblico). Queste direttive sono state recepite dal legislatore statale con più decreti legislativi (123/1993; 155/1997 e 156/1997) che affiancano al precedente sistema delineato dall'art. 14 della l. 283/1962 un sistema diverso di tutela igienica degli alimenti basato su ampi poteri di controllo ed ispezione che si riferiscono anche al comportamento igienico del personale che entra in contatto con le diverse sostanze alimentari. Sussistono quindi sistemi diversificati di tutela dell'igiene degli alimenti, e il legislatore regionale può scegliere tra diverse alternative le modalità specifiche per garantire l'igiene degli operatori del settore. Rimane vincolante solo il principio ispiratore della disciplina, cioè il precetto per cui la tutela igienica degli alimenti deve essere assicurata anche tramite la garanzia di alcuni necessari requisiti igienico-sanitari delle persone che operano nel settore, controllabili dagli imprenditori e dai pubblici poteri (sentenza 162/2004).
Dichiarazione:
Dichiara non fondate le censure sollevate.