Sentenza n.133 - deposito 31 2006

Energia - fondi a destinazione vincolata


Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 248, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005) promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia


Contenuto delle disposizioni impugnate


La disposizione impugnata prevede che, al fine di incentivare la sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili con particolare attenzione alle potenzialità di produzione di idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica e geotermica, è istituito, per l'anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile.


Motivi del ricorso


La norma incide su materia di competenza concorrente, la ricerca scientifica, che resta la materia prevalente anche se è finalizzata alla tutela dell'ambiente. La finalità della tutela dell'ambiente non esclude la competenza regionale riguardo alla connessione con le materie di loro sicura competenza. Si tratta quindi di un intervento finanziario diretto statale in un ambito di competenza regionale nella materia della ricerca scientifica ovvero in materia di tutela ambientale. Anche se si ritenessero prevalenti le esigenze di carattere unitario, la illegittimità deriverebbe dall'assenza di un coinvolgimento regionale.


Decisione della Corte


Le disposizioni di leggi statali istitutive di fondi con vincoli di destinazione sono legittime solo se esauriscono i loro effetti in materie attribuite alla competenza dello Stato (370/2003; 12, 16, 49, 308, 423 del 2004; 31, 51, 160 e 231 del 2005). La complessità della realtà sociale da regolare comporta però anche di frequente che le normative non possono essere riferite nel loro insieme ad una sola materia, perché concernono situazioni non omogenee, comprese in materie diverse sotto il profilo della competenza legislativa. In questi casi, la Corte ha fatto sovente ricorso al criterio della prevalenza di una materia sull'altra e al principio di leale collaborazione (370/2003; 50, 219 e 231 del 2005). La disposizione impugnata riguarda una pluralità di materie: l'ambiente, di competenza esclusiva statale, in cui non si può però escludere la legittimità di una legislazione regionale, la ricerca scientifica, cui sottende un valore la cui promozione può essere perseguita anche con una disciplina che concerne materie diverse, e che riceve la propria connotazione dall'area sui cui verte (423/2004; 31/2005), l'energia, ora nella competenza ripartita, ma non riservata in via esclusiva allo Stato neanche prima della riforma costituzionale. Ripercorre la normativa in materia di energia e rileva che essa prevedeva precise competenze regionali e il coinvolgimento della Conferenza unificata (da ultimo: v. la l. 239/2004 sul riordino energetico). La disposizione censurata concerne una pluralità di materie, alcune delle quali non si esauriscono in un determinato ambito materiale (come l'ambiente e la ricerca scientifica) e non si prestano quindi ad un giudizio di prevalenza. La ricerca scientifica alla cui promozione il fondo è destinato, in particolare, ha ad oggetto sia l'ambiente (competenza statale) sia la produzione di energia (competenza ripartita). Per ricondurre a legittimità la norma occorre applicare il principio di leale collaborazione nella fase di attuazione della disposizione e di erogazione delle risorse nella forma dell'intesa con la Conferenza, come prevista dalla legge statale (239/2004).


Dichiarazione:


Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 148, della l. 311/2004 nella parte in cui non prevede che la sua attuazione e l'erogazione delle risorse avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.