Giudizio principale di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 12 e 13, in combinato disposto con l'art. 11, comma 3; dell'art. 19, comma 2, lettera b), numero 2, e dell'art. 10, comma 1, lettera d), entrambi in relazione all'art. 55, comma 1, lettera b), e all'art. 57, comma 1, lettere a) e b); dell'art. 27, comma 1, lettera e), numero 4, e dell'art. 33 della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)
Contenuto delle disposizioni impugnate
Motivi dei ricorsi e decisione della Corte
L'art. 9 prevede che il proprietario di un'area sottoposta a vincoli espropriativi possa realizzare direttamente attrezzature e servizi indicati dal piano dei servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo di espropriazione (comma 12); stabilisce che non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandano al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi o ne contemplano la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione (comma 13).
L'art. 11, al comma 3, stabilisce che alle aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale, non disciplinate da piani e da atti di programmazione, possono essere attribuiti, a compensazione della loro cessione gratuita al Comune, aree in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili previste dagli atti di PGT anche non soggette a piano attuativo; in alternativa alla attribuzione di diritti edificatori, il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse pubblico o generale mediante accreditamento o stipulazione di convenzione con il Comune per la gestione del servizio. Il Governo ritiene illegittime le disposizioni in quanto non prevedono che nell'ipotesi di realizzazione diretta, da parte del proprietario dell'area sottoposta a vincolo espropriativo, delle attrezzature e dei servizi per la cui attuazione è preordinato il detto vincolo, la scelta del contraente, per appalti che eguaglino o superino la soglia comunitaria, avvenga secondo procedure di evidenza pubblica. Ravvisa violazione delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici dei servizi, di forniture e di appalti pubblici di lavori, e quindi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione. La Corte dichiara inammissibile la censura relativa al comma 13 dell'art. 9 per difetto di motivazione. Quanto alle altre censure, osserva che, secondo la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici, quando si realizza un'opera o si affida un servizio o una fornitura per importi uguali o superiori ad un certo valore, il soggetto che procede all'appalto deve adottare procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente. L'obbligo sussiste sia che l'attribuzione dell'appalto spetti ad un ente pubblico territoriale o ad altro «organismo di diritto pubblico» (secondo la dizione delle direttive prima citate), sia che l'appalto sia realizzato da un privato, che assume la veste di «titolare di un mandato espresso», conferito dall'ente pubblico che intende realizzare l'opera o il servizio. Le direttive comunitarie fungono da norme interposte atte ad integrare il parametro per la valutazione di conformità della normativa regionale all'art. 117, primo comma, Cost. (406/2005; 7 e 166 del 2004). La norma costituzionale citata, collocata nella Parte seconda della Costituzione, si ricollega al principio fondamentale contenuto nell'art. 11 Cost. e presuppone il rispetto dei diritti e dei principi fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana. La mancata previsione, nelle norme regionali impugnate, dell'obbligo di adottare procedure ad evidenza pubblica in ogni caso in cui l'appalto sia di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria, determina la loro illegittimità costituzionale.
L'art. 19, comma 2, lettera b), numero 2 prevede che il piano territoriale regionale definisca gli indirizzi generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici; l'art. 55, comma 1, lettera b), assegna alla Giunta regionale la definizione degli indirizzi per il riassetto del territorio, ai fini della prevenzione dei rischi geologici ed idrogeologici e della loro mitigazione, e delle «direttive per la prevenzione del rischio sismico e l'individuazione delle zone sismiche. L'art. 57 stabilisce che, nel piano di governo del territorio, il «documento di piano» contenga la definizione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico comunale sulla base dei criteri ed indirizzi emanati dalla Giunta regionale e che il piano delle regole dia attuazione ai criteri e agli indirizzi in parola. L'art. 10, comma 1, lettera d), viene censurato nella parte in cui si richiama a quanto previsto dall'art. 57, comma 1, lettera b). Il Governo ritiene che le disposizioni siano illegittime in quanto attribuiscono alla Regione e non allo Stato la predisposizione degli indirizzi e dei criteri generali per il riassetto del territorio ai fini della prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici, nonché delle direttive per la prevenzione del rischio sismico, violando l'art. 117, terzo comma, Cost., ed in particolare i principi fondamentali della materia «protezione civile», di cui all'art. 107 del d.lgs. 112/1998. Osserva la Corte che il legislatore statale, con la l. 225/1992 istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile, ha rinunciato ad un modello centralizzato per una organizzazione diffusa a carattere policentrico (327/2003). In materia di prevenzione dei rischi, la legislazione nazionale configura un sistema di competenze, ordinato secondo il criterio della maggiore o minore generalità degli indirizzi, in base al quale ciascun livello di governo deve contenere l'esercizio dei propri poteri all'interno degli indirizzi dettati su più vasta scala dal livello superiore. L'art. 107 del d.lgs. 112/1998 attribuisce allo Stato «gli indirizzi per la predisposizione e l'attuazione dei programmi di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio». Le norme regionali impugnate attribuiscono alla Giunta regionale la definizione degli indirizzi per il riassetto del territorio, ai fini della prevenzione dei rischi geologici e idrogeologici e della loro mitigazione (art. 55, comma 1, lettera b), indirizzi che devono poi confluire nel piano territoriale regionale (art. 19, comma 2, lettera b, numero 2), che costituisce atto fondamentale di indirizzo, agli effetti territoriali, della programmazione di settore della Regione, nonché di orientamento della programmazione e pianificazione territoriale dei comuni e delle province (art. 19, comma 1, l.r. Lombardia 12/2005). La Regione ha solo voluto disciplinare l'esercizio delle funzioni di prevenzione dei rischi nell'ambito del proprio territorio. Ciò non implica un'invasione della sfera di competenza dello Stato, in quanto, come questa Corte ha già statuito, la mancanza dell'esplicita menzione dell'obbligo di rispetto degli indirizzi nazionali non comporta la loro violazione, che dovrà essere eventualmente accertata nelle singole norme e nei singoli atti (327/2003).
Gli articoli 27, comma 1, lettera e), numero 4, e 33 della l.r. 12/2005 stabiliscono che l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione rientra fra gli interventi di nuova costruzione, cioè fra quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio, soggetta pertanto a permesso di costruire. Il Governo ravvisa violazione dell'art. 87 del d.lgs. 1°agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) in quanto l'installazione di torri e tralicci verrebbe ad essere sottoposta ad un'iter autorizzatorio ulteriore rispetto a quello previsto dal medesimo art. 87. Osserva la Corte che le disposizioni regionali stabiliscono un iter autorizzatorio comunale (rilascio del permesso di costruire) ulteriore rispetto a quello già previsto dall'art. 87 del d.lgs. 259/ 2003. L'art. 87 del d.lgs. 259/2003, attuativo della delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della l. 166/2002, in materia di telecomunicazioni prescrive, al numero 3, la previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture, e al numero 4 la riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonché regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili. Con tali norme il legislatore nazionale ha posto la tempestività delle procedure e la riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle infrastrutture come principi fondamentali operanti nella materia «governo del territorio», di competenza legislativa concorrente (Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 4159 del 2005). La previsione di un ulteriore procedimento finalizzato al rilascio del permesso di costruire, che si sovrappone ai controlli da effettuarsi a cura dello stesso ente locale nell'ambito del procedimento unificato, costituisce un inutile appesantimento dell'iter autorizzatorio per l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione, in contrasto con le esigenze di tempestività e di contenimento dei termini, da ritenersi, con riferimento a questo tipo di costruzioni, principi fondamentali di governo del territorio. Dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme regionali impugnate per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. L'art. 33 della l.r. 12/2005, impugnato insieme all'art. 27, comma 1, lettera e), numero 4, resta immune dalla censura di illegittimità costituzionale prospettata nel ricorso, giacché disciplina in generale il permesso di costruire, dall'ambito del quale viene sottratta, per effetto della presente sentenza, l'autorizzazione all'installazione di torri e tralicci per le finalità di cui sopra.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 12, e dell'art. 11, comma 3, della l.r. Lombardia 12/2005, nella parte in cui non prevede l'obbligo di procedure ad evidenza pubblica per tutti i lavori, da chiunque effettuati, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria e dell'art. 27, comma 1, lettera e), numero 4, della medesima legge; infondate o inammissibili le altre censure.