Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della legge della Regione Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale), promossi con due ordinanze del 10 maggio 2005 dal TAR Campania
Contenuto delle disposizioni impugnate
I giudizi all'interno dei quali è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale erano stati promossi innanzi al TAR per ottenere l'annullamento della DGR 29 luglio 2004, n. 1526 recante la definizione dei requisiti ulteriori e delle procedure per l'accreditamento istituzionale - ai sensi dell'art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 - dei soggetti pubblici e privati che erogano attività di assistenza specialistica di emodialisi e di riabilitazione ambulatoriale.
Motivi del ricorso
La delibera impugnata ha natura regolamentare, in quanto contiene una disciplina che ha i caratteri della generalità ed astrattezza e svolge la funzione di integrare e completare i precetti delle norme primarie per l'applicazione ad una serie indeterminabile di casi concreti. Nonostante il riferimento testuale ai «provvedimenti», non vi è dubbio che il legislatore regionale abbia inteso demandare alla Giunta regionale «l'emanazione di tutti gli atti, di qualsiasi natura, necessari per provvedere in ordine all'accreditamento istituzionale». La disposizione, nella parte in cui devolve alla Giunta regionale l'emanazione di atti di tipo regolamentare in materia di accreditamento istituzionale, comporta lo spostamento del potere regolamentare dal Consiglio alla Giunta, con conseguente violazione dello stesso statuto regionale della Campania, che invece riserva al Consiglio la detta potestà, e degli artt. 121 e 123 Cost..
Decisione della Corte
Il legislatore regionale non ha voluto distinguere tra provvedimenti puntuali, atti amministrativi a carattere generale e regolamenti veri e propri, attribuendo alla Giunta il potere di emanare tutti gli atti, di varia natura, necessari ad effettuare, in tempi rapidi, gli accreditamenti istituzionali di cui al d.lgs. 502/1992. L'art. 8-quater, comma 5, del citato decreto attribuisce alle Regioni la definizione dei requisiti per l'accreditamento, in conformità ai criteri generali uniformi stabiliti dallo Stato. La determinazione dei requisiti per ottenere l'accreditamento presuppone, per sua natura, l'emanazione di norme a carattere generale, rivolte alla generalità dei cittadini e suscettibili di applicazione in un numero indefinito di casi. L'esigenza di rapidità che traspare dalla stessa normativa non può essere ragione sufficiente ad alterare l'ordine delle competenze stabilito nello statuto, che, nell'ordinamento regionale, costituisce fonte sovraordinata rispetto alla legge regionale. Quest'ultima, se si pone in contrasto con lo statuto, viola indirettamente l'art. 123 Cost. (993/1988 e 48/1983). Né la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ha modificato l'assetto gerarchico delle fonti normative regionali. Il nuovo testo del secondo comma dell'art. 121 Cost. ha eliminato la riserva di competenza regolamentare in favore del Consiglio regionale prevista dal testo precedente. Una diversa scelta organizzativa non può però che essere contenuta in una disposizione dello statuto regionale, modificativa di quello attualmente vigente, con la conseguenza che, nel frattempo, vale la distribuzione delle competenze normative stabilita nello statuto medesimo, di per sé non incompatibile con il nuovo art. 121 della Costituzione (313/2003). La norma regionale impugnata, nella parte in cui non esclude i regolamenti dai «provvedimenti» finalizzati all'accreditamento istituzionale di cui al d.lgs. 502/1992, la cui emanazione è attribuita alla Giunta, contrasta con l'art. 123 Cost., in relazione agli articoli 19 e 20 dello statuto della Regione Campania.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, della l.r. Campania 28/2003 nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai «provvedimenti» attribuiti alla competenza della Giunta regionale.