Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 111 e 153, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2005) promosso dalla Regione Friuli-Venezia Giulia
Contenuto delle disposizioni impugnate
L'art. 1, comma 111, della l. 311/2004 prevede che, «allo scopo di favorire l'accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione, è istituito, per l'anno 2005, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale….. La dotazione finanziaria del predetto fondo per l'anno 2005 è fissata in 10 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l'accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma». Il comma 153 del medesimo articolo stabilisce che nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della l. 449/1997, è destinata una quota di 500.000 euro per l'anno 2005 per l'istituzione di un Fondo speciale al fine di promuovere le politiche giovanili finalizzate alla partecipazione dei giovani sul piano culturale e sociale nella società e nelle istituzioni.
Motivi del ricorso
L'art. 1, comma 111, della l. 311/2004, attiene alle politiche sociali e all'edilizia residenziale pubblica, materie nelle quali la Regione ha competenza legislativa residuale. La norma viola l'autonomia amministrativa e finanziaria della Regione, poiché, anziché trasferire a quest'ultima le risorse, prevede un fondo statale settoriale. Riguardo all'edilizia residenziale pubblica, ricorda che l'art. 60 del d.lgs 112/1998 aveva già conferito alle Regioni ampie funzioni amministrative, pur in presenza di una potestà legislativa concorrente; la disposizione impugnata deve ritenersi, a maggior ragione, oggi lesiva, in considerazione del nuovo Titolo V della Costituzione. Censurata anche la prevista attribuzione al Ministro di un potere sostanzialmente regolamentare per la disciplina della gestione del fondo, considerando il divieto stabilito dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione, in riferimento all'art. 10 della l. cost. 3/2001. Riguardo all'art. 1, comma 153, non è chiaro se si riferisce ad un fondo vincolato, da ripartire tra le Regioni, o ad un fondo da erogare direttamente ai privati. In entrambi i casi la norma lede l'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale nella materia delle politiche sociali, rientrante nella competenza residuale della Regione, ex art. 117, quarto comma, della Costituzione, in relazione all'art. 10 della l. cost. 3/2001. Qualora la norma dovesse essere intesa quale istitutiva di un intervento statale diretto sarebbe, altresì, violato il principio di leale collaborazione.
Decisione della Corte
La giurisprudenza costituzionale ha diverse volte affrontato la tematica della legittimità costituzionale di norme inserite nelle annuali leggi finanziarie, dirette alla istituzione di fondi speciali in materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni (231, 51, e 31 del 2005; 423/2004), precisando che non è consentita, in queste materie, l'istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione, in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra, anche se gli interventi finanziari statali previsti, nelle medesime materie, sono destinati direttamente a soggetti privati. L'imposizione di precisi vincoli di destinazione nell'utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni viola i criteri e limiti che presiedono all'attuale sistema di autonomia finanziaria regionale delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale ( 423/2004). Il comma 111 dell'art. 1 della l. 311/2004 introduce disposizioni che non trovano la loro fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato. La disposizione è lesiva dell'autonomia finanziaria e amministrativa delle Regioni, alle quali la quota parte del fondo così istituito, a ciascuna spettante, dovrà essere assegnata genericamente per finalità sociali senza vincolo di destinazione specifica. Il comma 153 non attiene al sistema tributario e contabile dello Stato (come sostenuto dall'Avvocatura generale dello Stato). La istituzione dei fondi a destinazione vincolata, ad opera delle leggi dello Stato, deve infatti essere valutata in relazione alle specifiche materie sulle quali tali fondi vanno ad incidere, non in relazione alla loro attinenza al sistema tributario e contabile dello Stato. Per il comma 153 valgono le medesime considerazioni già espresse per il comma 111: la norma impugnata viola l'autonomia finanziaria ed amministrativa delle Regioni in quanto destina, in modo vincolato, risorse in una materia non riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. L'illegittimità costituzionale del comma 153 appare più evidente considerando che le somme destinate a costituire il nuovo fondo speciale sono tratte dalle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della l. 449/1997, vale a dire da un fondo nazionale a prevalente destinazione regionale. Non sussiste alcun motivo che giustifichi l'intervento finanziario diretto dello Stato, tanto nell'ipotesi in cui il fondo speciale per i giovani debba essere ripartito tra le Regioni, quanto nel caso in cui lo stesso debba essere erogato dallo Stato direttamente a favore di soggetti privati (alternativa non sciolta dalle norme, che nulla dispongono a tale riguardo). Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 153, della legge impugnata, il quale sottrae, con la destinazione vincolata ivi prevista, dal Fondo per le politiche sociali oggetto di ripartizione tra le Regioni, la somma di euro 500.000 per l'anno 2005: la quota parte di tale somma reintegrata nel Fondo predetto potrà essere dalle Regioni medesime utilizzata, nella misura spettante a ciascuna di esse, ivi compresa la ricorrente, per finalità sociali con discrezionale apprezzamento degli scopi da perseguire.
Dichiarazione:
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 111 e 153, della l. 311/2004.